L'organo di revisione deve svolgere le proprie funzioni presso la sede dell'ente per conto del quale svolge l'incarico, fermo restando la potestà regolamentare dell'ente.
Viene rappresentato che i componenti dell'organo di revisione, recentemente nominato, hanno evidenziato che, in considerazione della notevole distanza del comune dai comuni di rispettiva residenza e al fine di conciliare l'espletamento dell'incarico con lo svolgimento delle proprie attività professionali, si sarebbero riuniti per espletare le funzioni attribuite anche fuori della sede municipale presso una delle località di residenza degli stessi componenti previo invio da parte dell'ente locale di tutta la documentazione necessaria.
In ordine alle modalità di svolgimento della funzione di revisione prospettate dall'organo, il comune di XXX, nell'evidenziare che lo statuto e il regolamento di contabilità dell'ente non contengono specifiche disposizioni in merito, ritiene che le stesse non sarebbero suscettibili di essere svolte "a distanza" con particolare riferimento alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 239, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo n.267 del 2000.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che le disposizioni di cui agli articoli 234 e seguenti del citato decreto legislativo n.267 del 2000, prevedono che la revisione economico-finanziaria degli enti locali è affidata ad un apposito organo, del quale disciplinano la composizione, la durata, le cause di cessazione, le funzioni e il compenso.
Il collegio dei revisori o il revisore unico è appunto un organo dell'ente e, in quanto tale, il relativo funzionamento è disciplinato dall'ente con proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, come previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.
In ordine al funzionamento dell'organo di revisione le disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n.267 del 2000 si limitano a prevedere, all'articolo 237, comma 2, che l'organo è tenuto a redigere "un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate" e, all'articolo 239, comma 3, che l'ente locale è tenuto a dotare l'organo dei mezzi necessari per lo svolgimento propri compiti.
Inoltre, con particolare riferimento al luogo di svolgimento delle funzioni, si segnala che l'articolo 3 del Decreto del ministero dell'interno 20 maggio 2005, disciplinante il compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, prevede l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e/o di vitto e alloggio nei confronti dei componenti dell'organo di revisione che abbiano la propria residenza al di fuori del comune dove ha sede l'ente per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente e per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Da ultimo, non certo per ordine di importanza, si richiamano le funzioni attribuite all'organo di revisione come individuate dal citato articolo 239, alcune delle quali presuppongono la necessaria e assidua presenza presso l'ente.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene che, in linea generale e di regola, l'organo di revisione non possa che svolgere le proprie funzioni presso la sede dell'ente per conto del quale svolge l'incarico, ferma restando la potestà regolamentare dell'ente stesso in ordine al funzionamento dell'organo e, quindi, anche circa le modalità e il luogo di svolgimento delle relative funzioni.