L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare. Il differimento dell'inizio della decorrenza del triennio di incarico in virtù della delibera di nomina non è contemplato dalla normativa in materia.
Si fa riferimento alla nota del 16 novembre 2018, con la quale viene chiesto un parere circa la scadenza dell'incarico del revisore del comune di XXX.
In particolare, la Prefettura in data 28 ottobre 2015 ha sorteggiato il nominativo del revisore da nominare a XXX atteso che il revisore in carica avrebbe concluso il proprio triennio in data 16 novembre 2015.
Il comune di XXX con delibera n.27 del 28 novembre 2015, divenuta esecutiva il 16 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del testo unico 267/2000, ha quindi nominato il revisore per il triennio 1 gennaio 2016-31 dicembre 2018.
Al riguardo, si evidenzia che in base all'articolo 235, comma 1, del citato testo unico, l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera.
Il differimento dell'inizio dell'incarico, come attuato dal comune, non è contemplato dalla normativa in materia che, al contrario, indica nella data di esecutività o eseguibilità della delibera di nomina la decorrenza del triennio dell'incarico di revisione.
Considerato il tempo trascorso, non resta che prendere atto di quanto di fatto già avvenuto nel comune di XXX per il quale l'organo di revisione in carica andrà a scadenza il 31 dicembre 2018