Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto sempreché possa essere data dimostrazione dell'inadempienza.
Una Prefettura ha rappresentato di essere stata interessata da un comune in ordine all'omesso rilascio, da parte del revisore dei conti, del parere richiesto sulla proposta di deliberazione consiliare di ricapitalizzazione di una società partecipata, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'incarico.
In relazione a quanto rappresentato, la Prefettura chiede, quindi, di conoscere se il richiesto parere rientri nelle fattispecie dei pareri obbligatori di cui all'articolo 239, comma 1, lett.b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ovvero, nell'attività di collaborazione con l'organo consiliare di cui alla lettera a) dello stesso comma, oppure tra le funzioni di vigilanza di cui alla lettera c) del medesimo comma e se la mera omissione del rilascio dello stesso sia sufficiente per l'avvio della procedura di revoca.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si osserva che la problematica sottoposta all'attenzione attiene al mancato rilascio, da parte dell'organo di revisione, del parere richiesto dall'ente su una proposta di deliberazione consiliare. Sotto tale profilo, pertanto, non sembrano esserci dubbi che la questione debba essere ricondotta alle funzioni dell'organo di revisione previste dalla lettera b) del comma 1, del richiamato articolo 239, trattandosi, appunto, espressamente di parere su una proposta di provvedimento e non di generale collaborazione con l'organo consiliare o di compito nell'espletamento dell'attività di vigilanza.
A norma del successivo comma 1-bis dell'articolo 239 in esame, i pareri previsti dal comma 1, lett.b), sono "obbligatori" e, come tali, il revisore è tenuto, nell'espletamento dell'incarico, a renderli su richiesta dell'ente.
Detti pareri, inoltre, vertono "nelle materie" di cui ai numeri da 1) a 7) della stessa lettera b), ossia, sulle proposte che afferiscono al complesso delle materie elencate.
Ciò posto, per quanto qui interessa, si è dell'avviso che la proposta di deliberazione consiliare riguardante la ricapitalizzazione di una società partecipata, che non si configuri come riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma 1, lett.c) del richiamato decreto legislativo n.267 del 2000 (per il quale è previsto il rilascio del parere ex lett.b), n.6), rientri tra nella materia di cui al n.3) della lett.b) in esame, riferita a "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni".
Si ritiene, infatti, che pur non trattandosi di modalità di gestione dei servizi, né di costituzione di nuovo organismo o di nuova partecipazione ad organismi esterni, come sostenuto dal revisore dell'ente, la proposta in esame non possa non rientrare nella materia di partecipazione ad organismi esterni, a nulla rilevando, a tal fine, il fatto che l'ente già partecipi all'organismo.
Quanto al secondo aspetto della richiesta, riferito all'eventuale sussistenza dei presupposti per la revoca, si osserva che, ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.267 del 2000, fatta salva, a norma dell'articolo 152, comma 4, dello stesso decreto legislativo, la diversa disciplina recata dal regolamento di contabilità dell'ente, il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del Tuel e sempreché possa essere data dimostrazione dell'inadempienza.
Pertanto, in merito, sulla base della predetta normativa e dell'eventuale disciplina regolamentare si rinvia alle valutazioni dell'ente.