Arresto del revisore dei conti. Cessazione dall'incarico

Finanza locale
1 Agosto 2018
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

In caso di arresto di un revisore l'ente può dichiarare cessato l'incarico per impossibilità allo svolgimento.

Testo 

Una Prefettura ha chiesto un parere, su richiesta di un Ente, relativamente alla notizia, assunta dai mezzi di stampa, circa l'arresto del proprio revisore dei conti.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 235 del Tuel, nel disciplinare la durata dell'incarico dell'organo di revisione, ne ha previsto le cause di revoca e cessazione
La situazione rappresentata sembra rientrare oggettivamente nella fattispecie di cui al comma 3, lettera c, del richiamato articolo 235.
Circa la disciplina dell'organo di revisione è evidente la volontà del legislatore di garantire la continuità dell'esercizio della funzione, poste le importanti funzioni attribuite allo stesso, in primis dall'articolo 239.
A tale riguardo, il richiamato articolo 235 al comma 1, fa espresso riferimento all'istituto della proroga degli organi amministrativi alla scadenza dell'incarico, mentre il comma 3, dello stesso articolo 235 alla lettera b), prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie.
Appare utile rilevare come tale ultima disposizione sia stata introdotta nel 2014 (art.19, comma 1 bis lettera a), del decreto legge n.66 del 2014), con l'evidente finalità di garantire la necessaria continuità dell'incarico in esame, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell'ente locale.
In tale prospettiva, occorre interpretare l'ipotesi di cessazione dall'incarico prevista dal richiamato comma 3, lettera c) dell'articolo 235 con riferimento alla "impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente".
In particolare, il rinvio alla fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di "impossibilità" non può non tener conto dell'evoluzione normativa relativa all'ampliamento delle funzioni attribuite all'organo di revisione e alla connessa importanza acquisita dal revisore nell'ambito della gestione dell'ente locale.
Tanto premesso, qualora la misura restrittiva a carico del revisore sia tale da impedire l'esercizio della professione, ancorché il soggetto risulti ancora iscritto agli Ordini professionali, appare percorribile l'ipotesi di procedere all'applicazione della fattispecie della cessazione dall'incarico prevista dal richiamato art.235, comma 3, lettera c), per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell'ente, considerato che, nel caso in questione, l'organo di revisione non è collegiale ma composto di un solo revisore.