Incompatibilità e ineleggibilità. Revisore provincia-consigliere comunale

Finanza locale
4 Marzo 2019
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso gli enti locali, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli previsti dal legislatore

Testo 

Il comma 2 dell'articolo 236 del TUEL stabilisce che l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale.
Ciò premesso, le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso gli enti locali sono tipiche e nominate dal legislatore e, pertanto, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo.
Ne consegue che un esame di eventuali ipotesi di cui trattasi deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione.
Anche se, nel caso in questione, il Revisore estratto per la nomina presso la Provincia non risulta componente degli organi della stessa, si ravvisano quantomeno sussistere elementi di inopportunità a detta nomina, in quanto il revisore dei conti, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di amministratore di un comune facente parte della stessa Provincia.