Limiti all'affidamento degli incarichi. Computo incarico presso unione

Finanza locale
26 Marzo 2015
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Il soggetto incaricato di svolgere la revisione economico-finanziaria dell'unione e di tutti i comuni che ne fanno parte è da considerare destinatario di un incarico unico da computare nel limite dei quattro incarichi se la popolazione complessiva dell'unione è inferiore ai 5.000 abitanti o nel limite dei tre incarichi se la popolazione complessiva è compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti

Testo 

Si fa riferimento alla nota del 6 marzo 2015 con la quale un soggetto fa presente di essere stato nominato revisore economico-finanziario di un'Unione che svolge in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei quattro comuni che ne fanno parte e di essere stato estratto, in data 3 marzo 2015, revisore presso un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
In particolare, per l'accettazione del nuovo incarico si chiede come debba essere conteggiato l'incarico presso l'Unione ai fini della determinazione del limite all'affidamento degli incarichi previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo n.267 del 2000 (ndr. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Nella attuale formulazione del predetto articolo non è indicato in quale fascia di enti siano da considerare le unioni di comuni che, in passato, si è ritenuto potessero essere assimilate alle comunità montane per le quali il legislatore ha previsto l'equiparazione ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Con le nuove disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000 e all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n.56 del 2014, è stato previsto che la funzione di revisione economico-finanziaria possa essere svolta dall'organo di revisione delle Unioni di comuni anche per tutti i comuni che ne fanno parte.
Nelle more di un aggiornamento normativo del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si ritiene che, ai fini della determinazione del limite degli affidamenti, il soggetto incaricato di svolgere la revisione economico-finanziaria dell'unione e di tutti i comuni che ne fanno parte sia da considerare destinatario di un incarico unico da computare nel limite dei quattro incarichi se la popolazione complessiva dell'unione è inferiore ai 5.000 abitanti o nel limite dei tre incarichi se la popolazione complessiva è compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti.