Entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco il soggetto deve risultare iscritto agli albi professionali da almeno 2 anni
Si fa riferimento alla nota del 21 luglio 2016 con la quale un soggetto, ritenendo di avere i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2012, n.23, ha chiesto di poter essere iscritto alla fascia 2 dell'Elenco in vigore dal 1° gennaio 2017 previo il conseguimento, entro il 30 novembre 2016, dei 10 crediti formativi. In particolare lo stesso precisa di avere svolto un incarico triennale di revisore presso il comune di XXX e di essere stato iscritto al Registro dei Revisori legali per il periodo richiesto di 5 anni, anche se non in maniera continuativa. Al riguardo, si precisa che il citato articolo 3, comma 3, del Regolamento prevede, tra l’altro, che: "Nella fascia 2 degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili". Lo scrivente risulta, invece, iscritto al Registro dei revisori legali dal 3 maggio 2016 e all'Ordine dei dottori commercialisti di XXX dal 22 marzo 2016. Per l'iscrizione in tutte le tre fasce dell'Elenco il richiamato decreto n.23 ha usato, per il requisito di iscrizione, la locuzione "da almeno" 2, 5 o 10 anni prevedendo chiaramente che entro il termine ultimo per la presentazione della domanda il soggetto deve risultare iscritto da almeno due anni e non di esserlo stato nel passato. La domanda di inserimento nell'Elenco, per la fascia 1, potrà quindi essere presentata solo al conseguimento del previsto requisito di iscrizione da almeno due anni.