Organo di revisione economico-finanziaria di un'azienda speciale

Finanza locale
22 Maggio 2017
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Non si applicano alle aziende speciali le nuove regole di scelta dei revisori tramite estrazione dall'elenco

Testo 

Si fa riferimento alla prefettizia con la quale è stato trasmesso il quesito della Provincia di X in merito alla nomina del revisore dell'azienda speciale Centro di formazione professionale. Al riguardo, si osserva che, come da orientamento più volte espresso da questa Amministrazione, le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, introdotte dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011 e disciplinate dal regolamento attuativo di cui al D.M.15 febbraio 2012, n.23, devono ritenersi obbligatoriamente applicabili solo agli enti locali individuati come tali dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000, ossia a comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. Infatti, il testo del citato art.16, comma 25 parla espressamente di "revisori dei conti degli enti locali" e lo stesso regolamento attuativo, predisposto con il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, ha sviluppato l'articolazione delle relative disposizioni di dettaglio andando a riscrivere le regole già previste all'articolo 234 del TUEL, il quale anch'esso dettava espressamente disposizioni sulla scelta e sulla composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Nel caso rappresentato, di azienda speciale per la formazione professionale, l'articolo 114, comma 7, del TUEL demanda allo statuto la previsione di un apposito organo di revisione. Pertanto, non si ritengono applicabili alle aziende speciali le nuove regole di scelta di revisori previste dal citato Regolamento, mancando, peraltro, nelle disposizioni di legge una preliminare statuizione circa la composizione dell'organo di revisione economico finanziaria (organo monocratico ovvero collegiale) e non risultando individuate le Aziende speciali nell'articolazione per fasce di enti locali prevista dal citato Regolamento. Resta ferma la possibilità per gli altri enti di far ricorso in forma autonoma ai medesimi criteri di scelta, con riferimento ai nominativi iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale.