L'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è finalizzato alla nomina dei revisori negli enti locali esclusivamente individuati all'articolo 2, comma 1, del testo unico 267 del 2000 ossia comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni e, di conseguenza anche il requisito dello svolgimento dell'incarico per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 è riferito a detti enti
Una Prefettura, ha chiesto alcuni chiarimenti in relazione ai criteri di individuazione del presidente del collegio dei revisori da nominare a seguito dell'estrazione avvenuta alla fine del mese di gennaio 2019. In particolare, dall'istruttoria effettuata dal comune per individuare il soggetto cui affidare il ruolo di Presidente è emerso che uno dei tre nominativi individuati per la nomina, ha dichiarato di aver svolto l'incarico di revisore presso l'Amministrazione provinciale di XX dal 2002 al 2005 mentre detto incarico è stato svolto presso un Consorzio della provincia di XX. Tale incarico è stato dichiarato anche in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l'inserimento in tutte e tre le fasce dell'elenco. Al riguardo, si osserva quanto segue. In ordine ai criteri di individuazione del presidente dell'organo di revisione collegiale, si ricorda, preliminarmente, che, come previsto dall'articolo 6 del DM 15 febbraio 2012, n.23, dalla data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011, non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento della funzione di presidente e tale funzione è svolta dal componente del collegio che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali è stato già svolto l'incarico. Ciò premesso, si precisa che l'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali è finalizzato alla nomina dei revisori negli enti locali esclusivamente individuati all'articolo 2, comma 1, del testo unico 267 del 2000 ossia comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni e, di conseguenza anche il requisito dello svolgimento dell’incarico per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 è riferito a detti enti. Detto requisito è, peraltro, indicato anche al punto 2 dell’Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2019 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti approvato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2018. Di conseguenza, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei revisori non vi è alcuna equivalenza tra Consorzi e enti locali e aver dichiarato un incarico presso l'Amministrazione provinciale di XX, in realtà non svolto, comporta il mancato riconoscimento dell'incarico dichiarato ai fini dell'inserimento nella corrispondente fascia di enti locali e, vista la dichiarazione non conforme resa per l'iscrizione alla fascia superiore rispetto a quella spettante sulla base dei requisiti posseduti, la cancellazione, con prossimo decreto utile, del revisore dall’Elenco 2019 con il divieto di accettare le eventuali nomine relative alle estrazioni avvenute nelle more della cancellazione. Per quanto riguarda la richiesta circa la misura dei controlli effettuati da questo Ministero sui requisiti dichiarati dai revisori, si precisa che solo per il requisito degli incarichi precedenti l'entrata in vigore del nuovo sistema di nomina dei revisori non si può effettuare un controllo a tappeto per la scarsa collaborazione degli enti locali. Quindi, annualmente si verifica circa il 3% degli incarichi dichiarati dagli iscritti. Il controllo che coinvolge gli enti locali, ai quali viene chiesto di riscontrare la dichiarazione dell'incarico di revisore fatta in sede di domanda, si protrae per più tempo a causa della scarsa tempestività degli enti nel fornire il riscontro richiesto. Gli incarichi che man mano vengono confermati dagli enti locali sono registrati a sistema in modo da avere, nel giro dei prossimi anni, un archivio completo anche degli incarichi di revisione negli enti locali precedenti all'entrata in vigore del nuovo sistema di scelta. Per tale difficoltà nel pdf che il sistema restituisce a seguito del sorteggio dei revisori viene espressamente chiesto all'ente locale di richiedere, al revisore da nominare, la conferma del permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti. Tutto ciò premesso, per le motivazione suesposte, si procede con l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco del revisore dall'elenco 2019 e si invita il Comune a voler procedere con lo scorrimento della graduatoria degli estratti.