I soggetti già iscritti nell'elenco dei revisori sono tenuti a comprovare il permanere dei requisiti, a pena di cancellazione dall'elenco, secondo modalità e termini fissati con apposito avviso
Si fa riferimento alla nota del 26 febbraio 2014, con la quale, in relazione alla mancata accettazione della domanda presentata a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 novembre 2013, relativo agli adempimenti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2014, un soggetto chiede che sia riconosciuta la validità della domanda presentata o sia data la possibilità di correggere la stessa e di essere, quindi, inserito nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Al riguardo, si osserva quanto segue. Dalle verifiche effettuate agli atti, risulta che la domanda è stata presentata il 12 dicembre 2013 (pervenuta alle ore 18,30), quindi entro il termine utile fissato, ma che, in sede di verifica automatica effettuata dal sistema, la stessa non è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti in quanto il file trasmesso non risultava essere un file in formato xml valido, come comunicato con messaggio di errore inviato alle ore 18,54 (consegnato alle ore 19,15). Nella predetta comunicazione è stato, quindi, fatto presente che la richiesta di iscrizione non poteva essere acquisita e si invitava a ripetere le operazioni evitando di incorrere negli errori rilevati. A seguito di tale comunicazione, non risulta pervenuta, entro il termine utile fissato, ossia entro le ore 24 del 12 dicembre 2013, nuova trasmissione della domanda. Pertanto, la mancata validità della domanda presentata ha comportato la cancellazione dall'elenco. In proposito occorre ricordare che, a norma dell'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, i soggetti già iscritti nell'elenco sono tenuti a comprovare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, a pena di cancellazione dall'elenco, secondo modalità e termini fissati con apposito avviso pubblico. Le modalità e i termini dei previsti adempimenti sono stati fissati con il citato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale - concorsi ed esami - n.89 del 12 novembre 2013 e anticipato nel sito internet di questa Direzione centrale con comunicato del 7 novembre 2013, con scadenza 12 dicembre 2013. Nel predetto avviso, in ordine alle modalità di presentazione delle domande, è stato, tra l'altro, espressamente previsto che "Dopo l'avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata - una terza mail proveniente da finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione circa il buon esito dell'acquisizione della domanda o dell'eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Nel consegue che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale è necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa". Pertanto, come espressamente previsto nell'avviso e come comunicato con il citato messaggio di errore, in mancanza di successivo nuovo invio della domanda nel formato corretto entro le ore 24 del 12 dicembre 2013, non risulta possibile considerare la domanda come validamente presentata. Si ribadisce che nella citata comunicazione è stata data la possibilità di correggere l'errore rilevato e ripresentare la domanda con le corrette modalità entro il termine utile fissato, ovvero le ore 24 del 12 dicembre 2013, scaduto il quale non risulta più possibile procedere alla rigenerazione del file. Peraltro, anche a seguito delle successive verifiche effettuate, risulta confermato l'errore rilevato e comunicato, in particolare, il file risultava modificato sia nel contenuto che nella struttura, pertanto, non poteva superare i controlli automatici previsti dal sistema. Per quanto sopra esposto, non può essere accolta la richiesta di riconoscimento della validità della domanda e di conseguente iscrizione nell'elenco dei revisori per l'anno 2014. Si fa presente, comunque, che potrà essere presentata nuova domanda di iscrizione all'elenco in questione, con le prescritte modalità e fermo restando il possesso dei prescritti requisiti, in sede del prossimo aggiornamento annuale dell'elenco.