Rimborso spese revisore. Autonomia dell’ente

Finanza locale
10 Maggio 2013
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L’Ente, nella sua autonomia amministrativa, può decidere i termini e le modalità con cui procedere al rimborso delle spese di viaggio del revisore dei conti

Testo 

Il Sindaco del comune di XXX ha chiesto un parere in merito alle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio per il revisore dei conti. In particolare, è stato riferito che, a seguito del sorteggio effettuato dalla Prefettura, è stato nominato il Revisore dei conti con la contestuale approvazione da parte del Consiglio comunale della convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Revisore che prevede il rimborso delle spese di viaggio in funzione del costo del biglietto dei trasporti pubblici, in conformità alla normativa in materia di riduzione dei costi della Pubblica amministrazione. A questo proposito viene segnalato che il Revisore, ritenendo di aver diritto a 1/5 della benzina/km oltre le spese relative al pedaggio autostradale, ha sottoscritto con riserva la convenzione regolante lo svolgimento dell’incarico. Al riguardo occorre precisare che il legislatore con l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011 ha introdotto nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali senza incidere sulla disciplina dei compensi e dei rimborsi spesa per i quali occorre far riferimento all’articolo 3 del decreto interministeriale del 20 maggio 2005 che, nel determinare i compensi spettanti al revisore dei conti, lascia all’ente la fissazione delle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio. Il Comune di XXX ha deciso di applicare, anche per il proprio Organo di revisione, i limiti imposti dall’articolo 6, comma 12, del decreto legge n.78 del 2010 che, tra l’altro, ha stabilito che non sono più applicabili né l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973 n.836, con cui si stabiliva un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale). Pertanto, si ritiene che l’Ente, nella sua autonomia amministrativa, possa decidere i termini e le modalità con cui procedere al rimborso delle spese in oggetto.