Per rafforzare le probabilità di estrazione di chi non è stato mai estratto è prevista una modifica normativa dell'algoritmo
Un Revisore espone la problematica, già nota a quest'Ufficio, del funzionamento casuale dell'estrazione a sorte, comportante l'estrazione ripetuta di taluni nominativi e, di contro, la non estrazione di altri. L'articolo 5 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012, n.23 ha previsto che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante "estrazione a sorte" dall'elenco, per ogni componente vengono estratti tre nominativi di cui il primo, in ordine di estrazione, è designato per la nomina e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo designato per la nomina. Il sistema informatico è stato costruito prevedendo che il sorteggio dei nominativi inseriti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali sia basato sulla pura "casualità" quindi, per definizione, non tiene conto di un'equa distribuzione delle cariche di revisore ovvero dell'esito dei precedenti sorteggi. La "probabilità di estrazione" è calcolata sul rapporto di 1/n (numero dei partecipanti al sorteggio). Ne consegue che ogni estrazione concede a tutti i partecipanti la stessa probabilità di essere estratto. L'algoritmo alla base del sorteggio è stato costruito libero da qualsivoglia vincolo ma ciò, negli anni, ha comportato una evidente disparità tra soggetti "fortunati" che vengono estratti più volte e altri che a parità di iscrizione non vengono mai estratti. A seguito di varie segnalazioni sul funzionamento del sistema di estrazione, del medesimo tenore, quest'Ufficio, ha proposto e formulato, modifiche al Regolamento recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", approvato con Decreto del 15 febbraio 2012, n.23. In particolare, nel nuovo schema di decreto in istruttoria, è prevista la modifica dell'algoritmo di estrazione a sorte, in modo tale da rafforzare le probabilità di estrazione di chi non è stato mai estratto, rispetto gli esiti dei sorteggi già effettuati ed agli incarichi già posseduti dagli iscritti. Si segnala che le prospettate modifiche potranno trovare applicazione dopo il perfezionamento del richiamato nuovo decreto ministeriale.