Il quadro ordinamentale delle autonomie locali non prevede ipotesi di sostituzione della figura del revisore, né tanto meno contempla la possibilità di nomina di un commissario ad acta per il compimento di singoli atti che rientrano nelle funzioni del revisore stesso
Si fa riferimento alla nota del 3 aprile u.s. con la quale un ente ha evidenziato la situazione conflittuale insorta con il revisore dei conti, e ne ha chiesto la sostituzione ai fini della sottoscrizione del prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012. AI riguardo, si esprimono le seguenti valutazioni, ferme restando le ulteriori eventuali osservazioni della Prefettura- UTG di XXX. Preliminarmente, si rappresenta che il quadro ordinamentale delle autonomie locali non prevede ipotesi di sostituzione della figura del revisore, né tanto meno contempla la possibilità di nomina di un commissario ad acta per il compimento di singoli atti che rientrano nelle funzioni del revisore stesso. Tanto premesso, nel prendere atto che è stato avviato il procedimento per la revoca dell'incarico al revisore, sembra superfluo rammentare che-ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000-la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alia proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza andrà valutata la fattispecie in argomento, fermo restando che non sussiste rapporto di gerarchia tra Consiglio comunale e organo di revisione economico-finanziaria (Conf. TAR Piemonte, Sez. I, n.2069/2010).