Determinazione del compenso del revisore dimissionario

Finanza locale
1 Aprile 2014
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Al revisore dimissionario sono dovute le competenze, determinate a norma delle disposizioni vigenti, per tutto il periodo di durata dell'incarico salvo accertamento di gravi e persistenti mancanze. Le dimissioni non richiedono la presa d'atto del Consiglio o di altri organi dell'ente

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso, la nota di un ente, con richiesta di parere in ordine al compenso da corrispondere al revisore dei conti dimissionario. A seguito di segnalazione di gravi inadempienza del revisore, il comune dava corso all'avvio del procedimento di revoca del revisore medesimo, il quale, presentava le proprie dimissioni. In particolare, in ordine alle competenze spettanti al predetto revisore, se le stesse siano dovute dalla data di nomina a quella di presentazione delle dimissioni, tenuto conto delle gravi inadempienze rilevate, nonché se le competenze medesime siano dovute fino alla data di nomina del nuovo revisore. In merito a quanto richiesto, si osserva che il compenso spettante ai revisori a norma dell'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, determinato sulla base di criteri fissati dal D.M. 20 maggio 2005, trattandosi di compenso correlato all'espletamento di un incarico, deve intendersi riferito alla durata dell'incarico stesso. Inoltre, la predetta disciplina, nel prevedere maggiorazioni del compenso base in relazione a indicatori di spesa o a eventuali ulteriori funzioni assegnate dall'ente, non prevede correlazioni con altri indicatori di risultato. Pertanto, in linea di principio, al revisore sono dovute le competenze, determinate a norma delle disposizioni vigenti, per tutto il periodo di durata dell'incarico e, solo ove fossero state accertate gravi e persistenti mancanze si potrebbero effettuare diverse valutazioni. Quanto alla determinazione della durata dell'incarico, con riferimento alla presentazione delle dimissioni volontarie, si osserva che l'articolo 235 del citato decreto legislativo n.267 del 2000, nel prevedere la fattispecie quale causa di cessazione dall'incarico, non ne disciplina le relative modalità. In merito alla decorrenza delle dimissioni, in mancanza di una previsione nel regolamento di contabilità dell'ente o dell'eventuale fissazione della data con il revisore stesso, si deve ritenere che le dimissioni abbiano effetto immediato e non richiedano la presa d'atto del Consiglio o di altri organi dell'ente.