Cambio gruppo da parte del Presidente di una commissione consiliare

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio ed è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.

Testo 

E’ stato chiesto se debba procedersi alla sostituzione del Presidente di una commissione consiliare che abbia cambiato gruppo, ovvero se debba continuare a svolgere tali funzioni fino al termine del mandato.
In via preliminare si osserva che le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. E’ da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Il regolamento sulle commissioni permanenti dell’ente prevede all’art.2 che ogni gruppo è rappresentato in commissione da due commissari di cui uno effettivo ed uno supplente. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, prende atto delle designazioni dei commissari effettuate dai rispettivi gruppi consiliari ed elegge i presidenti tra i membri delle commissioni. Ogni componente della commissione interviene quale rappresentante del gruppo di riferimento e gli sono attribuiti tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo che lo ha designato. Il regolamento prevede che il Presidente possa essere sostituito dal consiglio comunale per revoca, dimissioni o “altro evento che reclami surrogazioni”, ma l’eventuale passaggio del Presidente della commissione ad altro gruppo consiliare non è contemplato espressamente tra i presupposti giustificativi della sua sostituzione.
Con riferimento al caso specifico si osserva che sebbene in base alle norme regolamentari che l’ente si è dato, la rappresentatività sembrerebbe garantita dalla previsione di cui all’art.2, comma 5, tuttavia ragioni di opportunità suggerirebbero di portare la questione all’attenzione del consiglio comunale per le eventuali deliberazioni di competenza.
Ciò posto, si ribadisce che la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio ed è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.