La materia concernente le commissioni consiliari è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa. La normativa regolamentare che preveda che la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta sia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica non sembra essere irrispettosa del principio della tutela delle minoranze.
E’ stato formulato un quesito in materia di commissioni speciali.
In particolare, è stato chiesto se la normativa statutaria e regolamentare dell’ente nella parte in cui prevede che la proposta per la costituzione di una commissione di inchiesta sia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, sia rispettosa del principio della tutela delle minoranze, come declinato dagli artt.3, 39 e 44 del decreto legislativo n.267/00.
L’art. 15, comma 2, dello statuto comunale prevede che le deliberazioni istitutive delle commissioni di inchiesta devono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune ed essere approvate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. Tale previsione è ribadita anche dall’art.6 del regolamento del consiglio comunale.
Ciò posto si chiede se l’ente locale, nell’ambito della propria autonomia normativa, possa introdurre, in materia di commissioni speciali, disposizioni meno favorevoli alle minoranze rispetto alla previsione recata dall’art.39, comma 2, del citato decreto legislativo, che consente ad un quinto dei consiglieri di poter chiedere la convocazione del consiglio entro il termine di venti giorni.
Come noto, l'istituto delle commissioni di indagine è previsto dall'art.44 del T.U.O.E.L.. La norma, rubricata “garanzia delle minoranze e controllo consiliare”, al primo comma prevede l'istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse, ed è indirizzata a rafforzare quanto già previsto dall'art.6, comma 2, del testo unico, che demanda allo statuto dell'ente, tra l'altro, la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. Il comma 2 del citato art.44 stabilisce che il consiglio possa istituire, al fine di garantire il controllo consiliare, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
Si rappresenta che la materia concernente le commissioni consiliari è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa. Pertanto, non si ravvisano i profili di problematicità evidenziati con riferimento alla previsioni statutarie e regolamentari in parola. D’altro canto la previsione di cui all’art.39, comma 2, risponde ad un istituto, la richiesta della convocazione del consiglio, che non può essere assimilato alla costituzione di una commissione di inchiesta che potrà comunque essere deliberata solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.