Procedura di sostituzione/revoca del Presidente di commissione consiliare

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Revoca Presidente di commissione consiliare. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in giurisprudenza. In alcune pronunce si tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre, l’assenza nelle norme statutarie di una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008). Lo statuto comunale, oltre a disciplinare le modalità di elezione dei presidenti, fornisce anche chiare indicazioni in ordine alla loro cessazione dalla carica, è a queste che, occorre attenersi.

Testo 

Un consigliere del Comune in oggetto ha posto un quesito in ordine alla revoca del presidente di una delle commissioni permanenti, disposta a seguito della mera comunicazione effettuata dal proprio capogruppo al presidente del consiglio comunale, a fronte della investitura iniziale con voto dei componenti della stessa commissione.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00 demanda allo statuto l’istituzione facoltativa delle commissioni consiliari, con il solo vincolo del rispetto del criterio proporzionale nella loro composizione. I poteri, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono demandati al regolamento.
Lo statuto dell’Ente in oggetto, all’articolo 19, comma 4, dispone che i presidenti delle commissioni consiliari permanenti sono eletti fra i componenti di ciascuna commissione con il voto della maggioranza dei suoi componenti e cessano dalla carica per dimissioni o perché lo richiede almeno la maggioranza dei consiglieri componenti.
Il comma 2 rinvia al regolamento la disciplina del numero delle commissioni, la loro composizione, i poteri, l’organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
Il regolamento comunale, all’articolo 18, dispone che le commissioni sono composte mediante designazione da parte dei gruppi consiliari con proposta scritta di ciascun presidente del gruppo al presidente del consiglio.
Il comma 10, con una espressione difforme dalla previsione statutaria, stabilisce che “il presidente del consiglio, preso atto della costituzione delle commissioni procede alla elezione dei presidenti delle commissioni mediante votazione palese scegliendoli, per ciascuna commissione tra i componenti della stessa”.
Ciò posto, si osserva che il decreto legislativo n.267/00 non prevede espressamente la possibilità di revocare il presidente del consiglio. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, entrambe figure di garanzia, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in giurisprudenza. In alcune pronunce si tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre, l’assenza nelle norme statutarie di una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008).
Ribadendo comunque che lo statuto comunale, oltre a disciplinare le modalità di elezione dei presidenti, fornisce anche chiare indicazioni in ordine alla loro cessazione dalla carica, è a queste che, occorre attenersi.
Pertanto, fatte salve le dimissioni volontarie dell’interessato, solo la maggioranza della commissione può deliberarne la sostituzione con altro componente della medesima commissione, essendo invero limitata l’attività dei capigruppo consiliari alla mera indicazione dei componenti delle commissioni su designazione dei gruppi di appartenenza, i quali, tuttavia, ai sensi del comma 15 dell’articolo 18 del regolamento possono, comunque, sostituire i propri rappresentanti all’interno delle commissioni.