Richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte dei consiglieri comunali di minoranza per contestazione ex art. 63 del decreto legislativo n. 267/00

Territorio e autonomie locali
7 Maggio 2019
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Qualora sia fatta richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri comunali per esaminare un argomento già trattato in precedenza dall’assemblea, il Presidente del Consiglio dovrà attenersi alla vigente disciplina regolamentare, spettando al potere “sovrano” dell’assemblea decidere, in via pregiudiziale, sull’ammissibilità della discussione degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.

Testo 

E’ stato formulato un quesito in ordine al diniego opposto dal Presidente di un consiglio comunale alla richiesta di convocazione dell’assemblea formulata da un quinto dei consiglieri comunali ai sensi dell’art.39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00. La convocazione del consiglio era stata richiesta al fine di contestare una causa di incompatibilità ad un consigliere comunale la cui elezione era stata convalidata in occasione della prima seduta consiliare. Il Presidente del consiglio, tuttavia, non ha ritenuto di dover convocare nuovamente l’assemblea in quanto l’argomento era stato già esaminato in altra seduta consiliare nella quale il consiglio aveva deliberato di non dare corso alla contestazione della causa di incompatibilità. A parere dei consiglieri, il Presidente non avrebbe dovuto denegare la convocazione del consiglio, tanto più che lo stesso argomento era stato già trattato oltre un anno prima ed erano emersi, nel frattempo, nuovi elementi da sottoporre alla valutazione dell’assemblea. Al riguardo, si rileva che l'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 prevede l'obbligo di convocazione del Consiglio, con inserimento nell'ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri. La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez.Il,24aprile1996,n.268). Nel caso specifico, ai sensi dell’art.39, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è previsto che l’assemblea possa pronunciarsi sull’eventuale richiesta di ritiro di un argomento all’ordine del giorno (cd “questione pregiudiziale”). Ciò posto, il Presidente del Consiglio è tenuto ad attenersi alla vigente disciplina regolamentare, spettando al potere “sovrano” dell’assemblea decidere, in via pregiudiziale, sull’ammissibilità della discussione degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.