Regolamento sul diritto di accesso dei consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
10 Gennaio 2019
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri comunali. In base a giurisprudenza consolidata le notizie acquisite dai consiglieri comunali nell’esercizio del proprio diritto di accesso sono divulgabili, se ciò non è espressamente vietato da disposizioni normative specifiche, le disposizioni regolamentari non sembrano giustificate.

Testo 

E’ stato chiesto un parere in ordine alla legittimità della disposizione regolamentare che vieta ai consiglieri comunali che abbiano esercitato il diritto di accesso, di divulgare sotto qualsiasi forma il contenuto degli atti estratti.
Al riguardo, come è noto, l'esercizio del diritto di accesso è esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi dell’art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza n.4525 del 5.09.2014 ha affermato “che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n.6963; 9 ottobre 2007, n.5264), i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.
Lo stesso Consiglio di Stato ha, altresì, precisato "che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2011, n.4829; 4 maggio 2004, n.2716)”.
Riguardo a fattispecie analoga, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) con sentenza 5526/2010 del 20/10/2010, richiamando peraltro la decisione del C.d.S. Sez. V, 2 aprile 2001 n.1893, ha affermato che “con riguardo alla posizione specifica dei consiglieri comunali, occorre chiarire la portata della espressione normativa "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” (articolo 43, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000 n.267). La norma, per la sua collocazione sistematica e per il suo significato letterale, intende ribadire la regola secondo cui, lecitamente acquisite e le informazioni e le notizie utili all’espletamento del mandato, il consigliere, di regola, è autorizzato a divulgarle. Un divieto di comunicazione a terzi deve derivare da apposita disposizione normativa. In tale prospettiva si spiega, coerentemente, il rapporto tra la disciplina sulla protezione dei dati personali e la pretesa all’accesso del consigliere comunale. Questi è legittimato ad acquisire le notizie ed i documenti concernenti dati personali, anche sensibili, poiché, di norma, tale attività costituisce “trattamento” autorizzato da specifica disposizione legislativa (legge 675 del 1996; decreto legislativo 135 del 1999), secondo le regole integrative fissate dalle determinazioni ed autorizzazioni generali del Garante e dagli atti organizzativi delle singole amministrazioni”.
“Ma il consigliere comunale non può comunicare a terzi i dati personali (in particolare quelli sensibili) se non ricorrono le condizioni indicate dalla normativa in materia di tutela della riservatezza. Questi principi sono alla base della decisione n.940 del 2000 della Sezione, la quale ammette l'accesso del consigliere comunale anche nei casi in cui esso incide sulla riservatezza dei terzi, senza affrontare la diversa questione dell'accesso ai documenti coperti dal segreto, per la tutela di diversi interessi”.
Ciò posto, visto, peraltro, che anche in base a giurisprudenza consolidata le notizie acquisite dai consiglieri comunali nell’esercizio del proprio diritto di accesso sono divulgabili, se ciò non è espressamente vietato da disposizioni normative specifiche, le disposizioni regolamentari in parola non sembrano giustificate.
Restando, comunque, ferma la tutela dei terzi, qualora trattasi di atti già soggetti a pubblicazione nell’albo pretorio, occorre tenere conto anche del continuo rafforzamento normativo del principio della massima trasparenza delle attività della pubblica amministrazione.