Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Il Tar Catanzaro ha osservato come sia necessario contemperare l'applicazione della prescrizione contenuta nell'art.1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n.56 con l’esigenza di evitare “…un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi”. Ad avviso del citato giudice amministrativo, il giusto bilanciamento dei principi costituzionali in gioco impone di ritenere che l'impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere debba risultare in modo puntuale ed inequivoco e debba avere un carattere tendenzialmente oggettivo.
E’ stata segnalata la violazione dell'art.1, comma 137, legge n.56/14 in ordine alla composizione di una giunta municipale.
Tale giunta risulta composta da tre assessori uomini ed una sola donna, nonostante lo statuto comunale preveda la possibilità di nominare due assessori esterni, in possesso di esperienza tecnica e professionale ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
Come noto, la normativa citata dispone che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico".
Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art.1, comma 137, citato trovano in esso "un ineludibile parametro di legittimità" e, pertanto, un'interpretazione che riferisse l'applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all'indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell'istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n.1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l'annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “…idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr Tar Calabria sentenze nn.2,3 e 4 del 2015).
Inoltre il Consiglio di Stato, con sentenza n.406/2016, ha osservato che l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere "adeguatamente provata".
Una disamina interessante delle problematiche in questione è offerta dalla recente sentenza n.1508 del 2018 con la quale il Tar Catanzaro ha osservato come sia necessario contemperare l'applicazione della prescrizione contenuta nell'art.1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n.56 con l’esigenza di evitare “…un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi”. Ad avviso del citato giudice amministrativo, il giusto bilanciamento dei principi costituzionali in gioco impone di ritenere che l'impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere debba risultare in modo puntuale ed inequivoco e debba avere un carattere tendenzialmente oggettivo.
Tanto premesso, si fa presente che l'intervento prefettizio richiesto dai consiglieri del comune in oggetto potrà esercitarsi nelle forme della moral suasion, poiché, come noto, il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione. Pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle competenti sedi.