Delibera di giunta recante i criteri per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale.
L'atto di giunta non può essere ritenuto quale fonte competente a modificare i criteri previsti dal regolamento consiliare in materia di assegnazioni di alloggi di emergenza sociale neppure in via transitoria o sperimentale.
E’ stato chiesto l’avviso della scrivente in merito alle doglianze rappresentate da un consigliere di minoranza la delibera di giunta con cui sono stati approvati i criteri per l’assegnazione degli alloggi di emergenza sociale volti a modificare, per un periodo di sei mesi, la disciplina prevista dal regolamento consiliare.
L'atto giuntale dispone, inoltre, che la fase di applicazione delle prescrizioni in esso recate ai fini dell'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale possa perdurare anche oltre la durata dei sei mesi previsti in via sperimentale, in attesa dell’approvazione del nuovo regolamento comunale in detta materia.
Al riguardo, nel condividere le osservazioni svolte da codesta Prefettura circa la mancata sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'annullamento ai sensi dell'art.138 del decreto legislativo n.267/00, si osserva che l'atto di giunta non può essere ritenuto quale fonte competente a modificare i criteri previsti dal regolamento consiliare in materia di assegnazioni di alloggi di emergenza sociale neppure in via transitoria o sperimentale.
Ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. a) del T.U.O.E.L., infatti, i regolamenti sono demandati alla competenza del consiglio, mentre in virtù dell'ultimo comma del medesimo articolo non è consentita l'approvazione di atti di competenza consiliare in via d'urgenza da parte di altri organi.
Ciò posto, non sussistendo in capo all'amministrazione dell'Interno competenze in ordine alla verifica della legittimità degli atti degli enti locali, gli eventuali vizi della delibera in questione potranno essere fatti valere nelle competenti sedi, in base alle leggi vigenti.