Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
E' stato chiesto un parere in ordine alla legittimità degli atti sindacali con cui sono stati conferiti a consiglieri della maggioranza incarichi di studio ed approfondimento di una serie di materie di competenza dell’ente locale.
In particolare, il richiedente riterrebbe illegittimi tali incarichi per violazione dell'articolo 31, comma 16 dello statuto comunale che consente al Sindaco di affidare a uno o più consiglieri il compito di "studiare e riferire al Consiglio sopra gli oggetti che esigono indagini ed esami speciali”.
Al riguardo, si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Una ristrettissima serie delle funzioni sindacali può essere delegabile ai consiglieri in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art.54 nella sua attività di Ufficiale di Governo).
Va osservato, ancora, che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1248/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare "l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato”.
Il Consiglio di Stato, con parere n.4883/11 (4992/2012) in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto, invece, fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava "una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”.
Pertanto, la normativa statutaria dell'ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrebbe prevedere disposizioni che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge.
Il consigliere segnalante la questione ha rilevato, in particolare, che il sindaco non avrebbe più potuto delegare le funzioni ai consiglieri in quanto identiche a quelle già conferite agli assessori; sussisterebbe una illegittima commistione tra le funzioni di controllo demandate dal TUEL ai membri del consiglio e quelle degli assessori titolari delle deleghe; l’oggetto delle deleghe sarebbe generico e non circoscritto a questioni che richiedono "indagini ed esami speciali" (come previsto dallo statuto).
Ciò posto, occorre osservare che il sindaco del Comune in discorso non ha attribuito alcuna delega ai consiglieri comunali, essendosi invero limitato a disporre “incarichi” di studio e di approfondimento su una serie di materie di interesse comunale a supporto dello stesso sindaco e del consiglio comunale.
Dai medesimi provvedimenti si evince anche l’esplicita esclusione della possibilità di adozione di atti a rilevanza esterna o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici o agli assessori.
Parimenti, i consiglieri comunali incaricati non hanno poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere.
Gli incarichi in questione che dunque sembrano conformi ai criteri sopra descritti, pur essendo formulati in forma generica non escludono ma, ad avviso di questa Direzione Centrale, potrebbero consentire di effettuare "indagini ed esami speciali" alla luce proprio del disposto statutario, senza interferire con le competenze demandate ai componenti della giunta comunale.