Mozioni. Il diritto di presentare mozioni è previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, che al comma 3, demanda allo statuto ed al regolamento la disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte. Ad avviso della scrivente, il consiglio comunale potrebbe adottare disposizioni regolamentari limitative del diritto di proporre emendamenti alle mozioni, tali da stravolgerne surrettiziamente il significato originario.
E’ stato chiesto un parere circa la possibilità di modificare la normativa recata dal regolamento del consiglio comunale in materia di mozioni.
In particolare si chiede se sia coerente con l’ordinamento degli enti locali una normativa regolamentare che limiti la possibilità di emendare le proposte di mozioni. La finalità di un siffatto intervento normativo sarebbe individuabile nella necessità di tutelare il diritto del consigliere firmatario della mozione a non consentire eventuali emendamenti che ne stravolgano il senso.
Al riguardo si osserva che il predetto diritto è previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, che al comma 3, demanda allo statuto ed al regolamento la disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte.
La dottrina definisce “mozioni” gli atti approvati dal consiglio per esercitare un’azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell’amministrazione nei confronti del Consiglio.
Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., sentenza n. 1022/2004, individua la mozione quale “istituto a contenuto non specificato … , trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l’interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di “introduzione ad un dibattito” che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione”.
Tanto premesso, il consiglio comunale potrebbe adottare disposizioni regolamentari limitative del diritto di proporre emendamenti alle mozioni, tali da stravolgerne surrettiziamente il significato originario.
Tuttavia, rientrando la materia in esame nella competenze delle fonti di autonomia locale, spetterà alla valutazione del singolo ente determinarsi in tal senso.