Imputabilità degli oneri economici per le prestazioni socio-assistenziali a favore di minore inserita in struttura protetta. L’art.6, comma 4, della legge n.328/00 prevede che tale onere competa al Comune presso il quale il soggetto interessato abbia la propria residenza prima del ricovero. La disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio al fine di imputarne le spese a quel comune.
E’ stato posto un quesito in materia di corretta applicazione dell'art.6, comma 4, della legge n.328/00 circa l’imputabilità dei relativi oneri economici.
La predetta norma, in particolare, prevede che tale onere competa al Comune presso il quale il soggetto interessato abbia la propria residenza prima del ricovero.
Nella fattispecie è stato rappresentato che il Tribunale di Venezia, limitando la potestà dei genitori, ha affidato la minore ai servizi sociali dell’ULSS che hanno provveduto al suo successivo collocamento.
La madre, minore di sedici anni, è residente in un comune in provincia di Rovigo e il padre maggiorenne è residente in Piemonte.
Al riguardo, si osserva che questo Ufficio si è espresso, nel tempo, sui diversi profili applicativi della norma in esame, analizzandone la ratio e le finalità. In proposito la legge 8 novembre 2000, n.328 ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all’esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società, ossia quelle persone bisognose di un’assistenza cui non sono in grado di fare fronte economicamente.
Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.
La disposizione in esame tende, peraltro, a fornire un criterio per la risoluzione di eventuali contenziosi tra regioni, qualora gli assistiti vengano ospitati in regione diversa da quella in cui hanno la residenza, data la non uniforme disciplina che la materia trova nelle varie legislazioni regionali.
Ciò premesso, essendo il discrimine, nel caso specifico, la residenza del minore, si osserva che la disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio (nella specie il 3 febbraio 2017), al fine di imputarne le spese a quel comune.
Inoltre, in assenza di un provvedimento giudiziale di separazione tra coniugi con il relativo affido del minore ad uno dei genitori, la circostanza che la madre all’epoca del ricovero fosse minore di sedici anni, appare ininfluente ai fini che interessano.
Peraltro, entrambi i genitori avevano conservato la potestà sulla figlia (ai sensi dell’articolo 333 del codice civile) indipendentemente dal provvedimento di allontanamento del giudice adottato solo in “limitazione della potestà dei genitori” e dunque, escludendo la decadenza ex articolo 330 del codice civile.
Si soggiunge che anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il parere n.3958 del 23.05.2017 relativo a questione analoga ha, comunque, ribadito il principio della equa distribuzione degli oneri in capo ai comuni di residenza di entrambi i genitori, ancorché siti in regioni differenti.
Nel caso in esame sono interessati due Comuni delle Regioni Piemonte e Veneto, per cui in assenza di ragioni impeditive delle normative regionali, si ritiene che debba farsi riferimento alla residenza di entrambi i genitori, con imputazione del 50% della relativa spesa a carico di ciascuno.