Diritto di accesso alle informazioni e notizie da parte di consiglieri comunali. L’articolo 43, al comma 2, riconoscendo il diritto dei consiglieri comunali di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato, puntualizza che i consiglieri medesimi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione (conforme, Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 3 febbraio 2009), né potrebbe essere imposto l’obbligo di firma di liberatorie imposte da soggetti terzi per il fatto di venire a conoscenza di atti nell’esercizio della propria funzione istituzionale, essendo in re ipsa l’obbligo di riservatezza.
E’ stato posto un quesito in relazione a specifica richiesta di un consigliere comunale.
In particolare, il consigliere comunale ritiene illegittima la richiesta di sottoscrizione di un “accordo di segretezza” per accedere a taluni atti connessi all’approvazione di un progetto di aggregazione societaria, che coinvolge anche altri enti, essendo implicito l’obbligo di riservatezza e del segreto d’ufficio a carico degli amministratori comunali ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n.267/00.
Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 43, al comma 2, riconoscendo il diritto dei consiglieri comunali di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato, puntualizza che i consiglieri medesimi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nella seduta del 14 luglio 2009, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha riconosciuto che ai consiglieri comunali spetti un’ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza.
Tuttavia, occorre osservare che il diritto in parola è complementare ed ulteriore rispetto all’ancora più incisivo diritto del consigliere comunale di visionare tutta la documentazione a supporto delle deliberazioni consiliari poste all’ordine del giorno, nei termini previsti dal regolamento consiliare.
Nella specie, si applica l’articolo 5 del regolamento dell’Ente, il quale dispone che gli atti all’ordine del giorno devono essere depositati in visione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta, con facoltà per gli stessi consiglieri di chiedere in visione anche i documenti in essi richiamati e non allegati, nonché copia in formato digitale da rilasciarsi entro ventiquattro ore dalla richiesta.
Ove sussistano esigenze di riservatezza le sedute possono svolgersi a porte chiuse in virtù dell’articolo 38 del decreto legislativo n.267/00 che, al comma 7, dispone che le sedute del consiglio comunale sono pubbliche “salvi i casi previsti dal regolamento”.
Ciò posto, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione (conforme, Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 3 febbraio 2009), né potrebbe essere imposto l’obbligo di firma di liberatorie imposte da soggetti terzi per il fatto di venire a conoscenza di atti nell’esercizio della propria funzione istituzionale, essendo in re ipsa l’obbligo di riservatezza.