Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/14. Come noto, il comma 137 della legge n. 54/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Il comune di xx ha pubblicato un avviso volto al reperimento di cittadine disponibili a svolgere la carica di assessore. Tuttavia, nessuna delle cinque candidate corrispondeva al profilo richiesto; anche a seguito del colloquio svolto. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”. Alla luce dei principi enucleati dalla citata pronuncia, il mancato adeguamento alla normativa in tema di quote di genere della giunta del Comune di xx apparirebbe adeguatamente motivato, in virtù dell’ approfondita istruttoria effettuata al fine di individuare assessori di genere femminile.
Il sindaco del Comune di … ha provveduto a nominare un assessore di genere maschile in sostituzione di un assessore donna. A seguito di tale provvedimento, la compagine giuntale risulta costituita da quattro componenti uomini e una donna.
Il suddetto comune, avente popolazione superiore a 3.000 abitanti, è tenuto al rispetto delle prescrizioni in tema di quote di genere come declinate dalla vigente normativa.
Dall’esame del provvedimento sindacale, si evince che il comune ha pubblicato un avviso volto al reperimento di cittadine disponibili a svolgere la carica di assessore e che, tuttavia, nessuna delle cinque candidate corrispondeva al profilo richiesto; anche a seguito del colloquio svolto, infatti, è emerso che le stesse candidate non erano in possesso dei requisiti curriculari necessari per la nomina, né mostravano di conoscere e condividere il programma amministrativo dell’esecutivo comunale.
Al riguardo, si rappresenta, come noto, il comma 137 della legge n. 54/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Il Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell’istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr Tar Calabria sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015).
Inoltre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.
Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza delle indicazioni fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n. 6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità.
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, il mancato adeguamento alla normativa in tema di quote di genere della giunta del Comune di … apparirebbe adeguatamente motivato, in virtù dell’ approfondita istruttoria effettuata al fine di individuare assessori di genere femminile.