Modifica statuto comunale e nomina di Vice Assessori. Come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “vice assessore”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. E’ prevista, inoltre, la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo.
E’stato chiesto un parere in ordine alla legittimità della delibera di modifica dello statuto del comune in oggetto, recante l’introduzione della figura del Vice Assessore.
Con la predetta modifica è stata introdotta una disposizione che, integrando la disciplina prevista dall’art. 18 dello statuto sulla composizione della giunta, consente al sindaco di conferire la nomina di Vice Assessore a cittadini dotati di adeguate competenze, ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Tali figure, munite di apposita delega sindacale, potranno prendere parte al Consiglio e alla Giunta per esporre il loro operato, ma senza diritto di voto.
Al riguardo, si osserva che, come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “vice assessore”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge.
Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.
Ai sensi dell’art. 6 del suddetto T.U.O.E.L., lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo che, al primo comma, demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.
Con riferimento a tale istituto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di staff (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR).
Tutto ciò premesso, considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “vice assessore” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali.