Procedura sostituzione Presidente Commissione Consiliare permanente. il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revocare il presidente del consiglio. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, entrambe figure di garanzia, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in giurisprudenza. In alcune pronunce si tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre, l’assenza nelle norme statutarie di una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008). Sulla materia, il Consiglio di Stato, con sentenza 5605/2013, ha precisato che “ a differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura”. Tanto premesso, la revoca del presidente della commissione consiliare dovrebbe essere ricondotta nell’alveo dei principi enucleati dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.
E’ stato trasmesso un quesito in ordine alla revoca del Presidente di una commissione consiliare.
Dall’esame della nota è emerso che, nel corso della seduta della II commissione consiliare tenutasi in data 4.8.2017, il presidente della stessa commissione è stato sostituito, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre consiglieri. Poiché nelle fonti di autonomia locale non è previsto l’istituto della revoca del presidente della commissione consiliare, si chiede di conoscere il parere della scrivente in ordine alla procedura seguita presso la commissione in parola.
In merito, si osserva che, come noto, il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revocare il presidente del consiglio. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, entrambe figure di garanzia, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in giurisprudenza. In alcune pronunce si tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre, l’assenza nelle norme statutarie di una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008).
Al riguardo, appare utile riportare le osservazioni formulate dal T.A.R. Campania che, nella recente sentenza n. 3582/2016, ha fornito una ricostruzione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in ordine all’istituto in esame. Nella citata pronuncia, il giudice amministrativo ha ricordato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale è pieno in relazione alla legittimità formale dell’atto ma è limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali sottesi all'atto impugnato. L'istituto in parola può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale e il relativo provvedimento può ritenersi legittimo se, sulla base di fatti ben precisi, sia comprovata l’inidoneità del titolare allo svolgimento della carica.
E, del resto, la figura del Presidente del consiglio è posta a garanzia del corretto funzionamento dell’organo rappresentativo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità. Pertanto la motivazione dell’atto deve fare esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (T.A.R. Puglia n. 528/2014).
Sulla materia, il Consiglio di Stato, con sentenza 5605/2013, ha precisato che “ a differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura”.
Tanto premesso, la revoca del presidente della commissione consiliare dovrebbe essere ricondotta nell’alveo dei principi enucleati dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.
Si suggerisce, inoltre, di valutare la possibilità di approvare apposite modifiche statutarie volte a prevedere e limitare l’istituto, ancorandolo ai suddetti parametri.