Quesito in materia di istituzione di commissione di inchiesta

Territorio e autonomie locali
5 Gennaio 2018
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Istituzione di commissione di inchiesta. L’istituto delle commissioni di indagine è previsto dall’art. 44 del decreto legislativo n. 267/00.
La norma, rubricata “garanzia delle minoranze e controllo consiliare”, al primo comma, prevede l’istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse, ed è indirizzata a rafforzare quanto già previsto dall’art. 6, comma 2, del testo unico, che demanda allo statuto dell’ente, tra l’altro, la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. Il successivo comma 2 stabilisce che il consiglio possa istituire, al fine di garantire il controllo consiliare, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. Circa la possibilità che l’attività oggetto dell’indagine sia riferibile ad ambiti  tecnico-gestionali, si rappresenta che  non si ravvisano impedimenti a che la commissione, quale articolazione dell’organo rappresentativo dell’ente, possa esercitare la funzione di controllo  politico amministrativo su settori a contenuto  tecnico.

 

Testo 

E’ stato trasmesso un  quesito  in materia di commissioni speciali.
Al riguardo si osserva che, come noto, l’istituto delle commissioni di indagine è previsto dall’art. 44 del decreto legislativo n. 267/00.
La norma, rubricata “garanzia delle minoranze e controllo consiliare”, al primo comma, prevede l’istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse, ed è indirizzata a rafforzare quanto già previsto dall’art. 6, comma 2, del testo unico, che demanda allo statuto dell’ente, tra l’altro, la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.
Il successivo comma 2 stabilisce che il consiglio possa istituire, al fine di garantire il controllo consiliare, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.
Gli istituti in parola sono declinati dall’art. 18 dello statuto comunale, ai sensi del quale è prevista l’istituzione di  “commissioni consiliari di garanzia e  controllo” al fine di esperire indagini conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse per la collettività locale e di effettuare inchieste sull’attività amministrativa del Comune. A termini del secondo comma del predetto articolo 18, è demandata al  regolamento del consiglio comunale la disciplina in ordine alla  composizione, al  funzionamento e all’organizzazione  delle commissioni di garanzia e controllo che dovranno essere presiedute da un consigliere di “dichiarata e comprovata appartenenza ad una delle forze politiche dell’opposizione”.
La  Sezione  seconda  del  regolamento del consiglio comunale è dedicata alla Commissioni speciali. L’art.17 della suddetta fonte normativa, recante “Commissione di inchiesta”,  prevede che la suddetta commissione possa essere istituita a maggioranza assoluta, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio, che ne specifichino il motivo.
Analoga disciplina è prevista dal successivo art. 18 per l’istituzione della “Commissione di controllo e garanzia”. Tale Commissione può esercitare “la verifica periodica dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali; il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma –elenco annuale dei lavori pubblici; la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio; le relazioni ed i referti dell’organo di revisione economico finanziaria; l’attivazione degli accertamenti e dei controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio Comunale”.
L’art. 19 specifica l’organizzazione ed il funzionamento delle  commissioni speciali prevedendo che alle stesse siano riconosciuti tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico, compresa la  possibilità di acquisire la documentazione ritenuta necessaria, nonché di sentire Amministratori e Dirigenti del Comune e degli Enti partecipati.  Al termine dei lavori, la Commissione approva una relazione conclusiva nella quale vengono declinati  i fatti accertati e gli esiti  delle indagini svolte, nonché  una  proposta finale. Nella prima seduta successiva al deposito degli atti il Consiglio comunale adotta le conseguenti decisioni.
Circa la possibilità che l’attività oggetto dell’indagine sia riferibile ad ambiti  tecnico-gestionali, si rappresenta che  non si ravvisano impedimenti a che la commissione, quale articolazione dell’organo rappresentativo dell’ente, possa esercitare la funzione di controllo  politico amministrativo su settori a contenuto  tecnico.
Per quanto riguarda i possibili esiti dell’inchiesta svolta  non può che farsi riferimento al disposto recato dall’art. 19 del regolamento comunale, ai sensi del quale la Commissione approva una relazione conclusiva contenente  l’esposizione dei fatti accertati e i risultati delle indagini svolte e, nel contempo, redige una proposta finale al Consiglio che, nella prima seduta successiva al deposito degli atti, adotta le conseguenti decisioni. Circa la  natura  delle suddette  decisioni consiliari  va da sé che l’incisività dei poteri dell’organo assembleare dovrà essere correlata al potere di controllo politico amministrativo proprio del consiglio comunale (cfr. Tar Sicilia, Catania, n. 20 del 3.1.2001).
Ciò posto, atteso che la materia è interamente demandata allo statuto e al regolamento dell’ente, nell’ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa, si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, sia abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme che lo stesso si è dato.