Procedura approvazione modifiche statutarie

Territorio e autonomie locali
5 Gennaio 2018
Categoria 
01.02 Modalità approvative
Sintesi/Massima 

Procedura approvazione modifiche statutarie. L'approvazione dello statuto, attesa la natura di atto normativo "fondamentale" sua propria, comporta che su di esso converga il più elevato numero di consensi attraverso un'ampia discussione e comparazione d'interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare. Tale particolare esigenza ha determinato, conseguentemente, la previsione di maggioranze speciali disponendo che i quorum, rispettivamente della prima e delle altre votazioni, siano ragguagliati ai due terzi o alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Pertanto, l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ". Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un’ulteriore fase procedimentale per la quale  lo statuto è  approvato  “se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”. Si precisa che, nell’ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sempre necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a “maggioranza assoluta”, con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni assommeranno al numero di tre.
Circa il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 6, comma 4, giova richiamare il contenuto del parere n. 291 del 2010 reso dal Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Capo dello Stato, laddove è stato osservato che “…la non perentorietà del termine sopra detto vanificherebbe la finalità della norma che è diretta a prevedere un tempo determinato entro il quale deve concludersi la procedura di approvazione dello statuto”.

 

Testo 

Un  consigliere comunale ha lamentato asserite irregolarità concernenti  la procedura di approvazione delle modifiche dello statuto del comune in oggetto.
In particolare, l’esponente ha rappresentato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 56  del 28.7.2017, ha approvato, con il voto favorevole di 11 consiglieri su 15 presenti, una modifica allo statuto  comunale. Tale deliberazione è stata considerata quale approvazione delle modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00, in base al criterio dell’arrotondamento per difetto della  cifra decimale.
Il consiglio, con deliberazione n. 67 del 30.9.2017, ritenendo il criterio dell’arrotondamento per difetto non aderente al dettato legislativo, ha approvato l’annullamento parziale della precedente deliberazione nella parte in cui aveva proclamato l’avvenuta modifica statutaria. Con la medesima  delibera ha inoltre    convalidato la votazione tenutasi in data 28.7.2017 avente ad oggetto “approvazione modifica allo statuto comunale” per mancato raggiungimento del quorum richiesto in prima votazione.
Sempre in data 30.9.2017, durante la medesima seduta consiliare, è stata adottata la  seconda delibera di approvazione della modifica statutaria mentre in data 31.10.2017, è stata adottata  la terza ed ultima  delibera.
Entrambe le deliberazioni, identificate  rispettivamente con i numeri 68 e 79,  risultano adottate a maggioranza assoluta dei componenti,  avendo ottenuto  il voto favorevole di 10 consiglieri. 
Ad avviso del consigliere esponente, la procedura seguita per l’approvazione delle modifiche statutarie sarebbe viziata atteso  che la delibera n. 68 del 2017 sarebbe intervenuta il 30.9.2017, ovvero nello stesso giorno della delibera n. 67, violando il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale le eventuali ulteriori votazioni successive alla prima devono intervenire in sedute diverse. Inoltre, la deliberazione n. 79 del 31.10.2017 sarebbe stata adottata  oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art 6, comma 4, del decreto legislativo  n. 267/00.
Al riguardo, si rappresenta che la normativa in esame ha previsto un “procedimento aggravato" per l'approvazione delle norme statutarie, nonché delle relative modifiche, sia disponendo che, in caso di mancata approvazione dei due terzi dell'assemblea si debba ripetere la votazione entro 30 giorni, che prescrivendo che lo statuto sia approvato se ottiene per due volte - in sedute successive - il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio.  
L'approvazione dello statuto, pertanto, attesa la natura di atto normativo "fondamentale" sua propria, comporta che su di esso converga il più elevato numero di consensi attraverso un'ampia discussione e comparazione d'interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare. Tale particolare esigenza ha determinato, conseguentemente, la previsione di maggioranze speciali disponendo che i quorum, rispettivamente della prima e delle altre votazioni, siano ragguagliati ai due terzi o alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Pertanto, l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ". Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un’ulteriore fase procedimentale per la quale  lo statuto è  approvato  “se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”. Si precisa che, nell’ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sempre necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a “maggioranza assoluta”, con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni assommeranno al numero di tre.
Con riferimento alla doglianza concernente la contestualità dell’approvazione  delle  deliberazioni n. 67 e n. 68, entrambe adottate il 30.9.2017, si osserva che la data a cui occorre fare riferimento per computare il termine di inizio  della procedura di approvazione delle modifiche statutarie è il 28.7.2017 e non il 30.9.2017. Ciò in quanto la convalida operata con la deliberazione n. 67 dell’atto consiliare  n. 56 del 28.7.2017 configura un provvedimento nuovo ma che si collega all’atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui questo venne emanato (efficacia ex tunc).
Circa il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 6, comma 4, giova richiamare il contenuto del parere n. 291 del 2010 reso dal Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Capo dello Stato, laddove è stato osservato che “…la non perentorietà del termine sopra detto vanificherebbe la finalità della norma che è diretta a prevedere un tempo determinato entro il quale deve concludersi la procedura di approvazione dello statuto”.