Il conferimento di deleghe ai consiglieri comunali ed al Presidente del Consiglio comunale da parte del sindaco, fatta salva una ristrettissima serie di funzioni sindacali delegabile in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art. 54 nella sua attività di Ufficiale di Governo), sono ammissibili sulla base di norme statutarie dell'ente locale, che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge.
Pertanto, potrebbe essere configurabile la mancata conformità dell’atto di delega alle disposizioni specifiche dettate in materia dagli articoli 42 e 48 del T.U.O.E.L. n. 267/00 solo in carenza di una espressa indicazione dei limiti in ordine all’esercizio delle predette deleghe che escludano compiti di amministrazione attiva.
E’ stato chiesto un parere in ordine alla legittimità dei decreti con cui il Sindaco ha conferito deleghe ai consiglieri comunali ed al Presidente del Consiglio comunale.
In merito, ribadendo quanto sostenuto dall’esponente nelle premesse della propria nota – il quale ha fatto proprie alcune considerazioni già espresse da questo Ufficio in ordine alla disciplina delle deleghe interorganiche - va detto, altresì, che una ristrettissima serie di funzioni sindacali può essere delegabile in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art. 54 nella sua attività di Ufficiale di Governo).
Va osservato, ancora, che il T.A.R. Toscana, con decisione n. 1248/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato”.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 4883/11 (4992/2012) in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”.
Pertanto, la normativa statutaria dell'ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrebbe prevedere disposizioni che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge.
Nel caso specifico, anche secondo quanto riferito dall’esponente, il vigente statuto del comune di … prevede la possibilità di conferire anche ai consiglieri incarichi per attività di istruzione e di studio per determinati problemi e progetti… che non costituiscono delega di competenza ... e che non siano conclusi con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Al riguardo, premesso che il decreto n. 2453/2017 è stato revocato dal decreto n. 2627/2017, si osserva che con il successivo decreto n. 2629 il sindaco ha puntualizzato che l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza (esterna) o atti di gestione spettanti agli organi burocratici e che il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere.
Ciò posto, ad avviso di questa Direzione Centrale, potrebbe essere configurabile la mancata conformità dell’atto alle disposizioni specifiche dettate in materia dagli articoli 42 e 48 del TUEL n. 267/2000 solo in carenza di una espressa indicazione dei limiti in ordine all’esercizio delle predette deleghe.
Tali limiti, nel caso specifico sembrano invece esplicitati chiaramente nell’ambito del decreto sindacale n. 2629 del 17.07.2017 di conferimento delle deleghe ai consiglieri comunali.