Commissioni consiliari permanenti. E’ stato chiesto un parere in merito alla impossibilità di insediamento delle commissioni consiliari a causa della mancata designazione dei rappresentanti di uno dei due gruppi di minoranza presenti in consiglio. Al riguardo, si fa presente che le commissioni consiliari non sono organi necessari dell’ente locale, bensì organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. A fronte delIa oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni a causa della indisponibilità manifestata da alcuni consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
E’ stato prospettato un quesito in materia di commissioni consiliari permanenti.
A seguito delle elezioni amministrative dello scorso giugno, il consiglio comunale risulta composto da un gruppo di maggioranza formato da 11 consiglieri, da un gruppo di minoranza di 4 consiglieri e da un secondo gruppo di minoranza a cui appartiene un solo consigliere.
Ai sensi del regolamento del funzionamento del consiglio del Comune in oggetto sono previste tre commissioni consiliari permanenti a cui sono assegnate funzioni consultive. Il Consiglio ha fissato il numero complessivo dei componenti delle tre commissioni permanenti e indicato il numero di rappresentanti da designarsi da parte di ciascun gruppo presente in consiglio.
Tuttavia il gruppo di minoranza composto da 4 consiglieri non ha provveduto a nominare i propri rappresentanti in seno alle citate commissioni adducendo presunte illegittimità nell’iter amministrativo seguito dal comune.
Nella seduta di insediamento delle commissioni si è proceduto alla nomina dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti ma gli organi in parola non hanno ancora iniziato a svolgere le attività di competenza loro assegnate dalle fonti di autonomia locale.
Attesa la mancata designazione dei rappresentanti di uno dei due gruppi di minoranza presenti in consiglio, si chiede un parere in merito all’operatività delle Commissioni consiliari permanenti.
Al riguardo si osserva, in via preliminare, che in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett c), del regolamento sul funzionamento del consiglio del comune in oggetto è previsto che “ogni gruppo, in linea di principio, partecipa alla composizione delle commissioni in proporzione alla sua rappresentanza consiliare. Deve essere comunque garantita la presenza di tutti i gruppi in ciascuna commissione….”.
In base al principio consolidato in materia di organi collegiali, secondo il quale all’atto del primo insediamento l’organo deve essere completo in tutte le sue componenti per potersi dire legittimamente costituito e poter validamente operare, e alla luce di quanto riferito dal sindaco, si ritiene che la mancata designazione dei rappresentanti di uno dei due gruppi di minoranza abbia impedito, di fatto, la costituzione delle commissione in argomento.
In assenza di specifiche previsioni recate dalle fonti di autonomia locale la questione deve essere esaminata alla luce di quei principi generali dai quali trarre utili orientamenti nel caso di specie.
Al riguardo, rileva anzitutto la natura delle commissioni consiliari. Esse non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzative, bensì organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli.
A fronte delIa oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni a causa della indisponibilità manifestata da alcuni consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
Ovviamente ciò non esclude che l’argomento della ricostituzione delle commissioni comunali possa essere iscritto all’ordine del giorno delle sedute consiliari fino alla sua positiva trattazione.