Formazione del gruppo misto. Minoranza

Territorio e autonomie locali
21 Luglio 2017
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La qualificazione di gruppo misto è data dal fatto che questi comprende tutti i consiglieri che non si riconoscano in alcun altro gruppo presente in consiglio o che siano stati espulsi da questi senza possibilità di trovare ulteriore collocazione e che non necessariamente siano qualificabili come minoranza od opposizione rispetto alla maggioranza consiliare.
   L’esercizio del diritto di costituire il gruppo misto non dovrebbe essere subordinato alla presenza di un numero minimo di componenti.

Testo 

E’ stato  posto un quesito in ordine alla costituzione del gruppo consiliare di minoranza.
      In particolare, è stato rappresentato che il consiglio comunale risulta composto da consiglieri provenienti tutti dall’unica lista presentatasi per le elezioni e di conseguenza si era costituito un unico gruppo consiliare con l’elezione di un unico capogruppo.
      Successivamente due dei consiglieri in carica hanno costituito un nuovo gruppo consiliare, dichiarandosi di minoranza.
      A seguito dei rilievi del sindaco, alla luce delle disposizioni statutarie, il predetto gruppo è stato dichiarato, tuttavia, quale “gruppo misto”.
      Ciò posto, è stato chiesto se tale gruppo misto possa essere considerato di minoranza ai fini di eventuali votazioni per l’elezione di rappresentanti della minoranza consiliare e se in tale caso, debba tenersi conto di ciò per le future nomine o se debba procedersi a rifare tutte le nomine in atto.
      Al riguardo, si rappresenta che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00).  La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art. 38 del citato T.U.O.E.L..
     I mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili, ma sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme nella materia.
     La formazione dei gruppi ha una diretta influenza in ordine alla costituzione delle commissioni consiliari (articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00) che una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono sempre disciplinate dal regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
    Nella specie, il Consiglio comunale di …, sebbene costituito da tutti i candidati presenti nell’unica lista partecipante alle elezioni, così come previsto dall’art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/00, proprio per i principi sopra enunciati, può subire variazioni nella composizione dell’unico gruppo con la formazione di nuovi gruppi che non si riconoscano più nella politica della maggioranza.
      Lo statuto comunale, in particolare, prevedendo, all’articolo 14 l’istituzione di gruppi unipersonali solo se unici eletti in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale, consente l’istituzione di gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti.
     Sulla base dell’interpretazione della citata disposizione statutaria da parte del sindaco è stata consentita solo la formazione di un gruppo (seppur formato da due consiglieri)  qualificato come “misto”.
     Invero, concordando che il limite imposto dalla disposizione statutaria non consente la formazione di nuovi gruppi con meno di tre componenti, il dato letterale della norma sembra, tuttavia, inibire anche la formazione dei gruppi misti se non composti da almeno tre componenti.
    La qualificazione di gruppo misto è data dal fatto che questi comprende tutti i consiglieri che non si riconoscano in alcun altro gruppo presente in consiglio o che siano stati espulsi da questi senza possibilità di trovare ulteriore collocazione e che non necessariamente siano qualificabili come minoranza od opposizione rispetto alla maggioranza consiliare.
    L’esercizio del diritto di costituire il gruppo misto non dovrebbe essere subordinato alla presenza di un numero minimo di componenti.
    In forza di tale principio, rimanendo fermo l’obbligo del rispetto delle norme di cui l’Ente si è dotato (con l’impossibilità di costituire gruppi che non rispettino il numero minimo) il Comune di … potrebbe valutare l’opportunità di adottare le necessarie modifiche statutarie e l’introduzione di norme regolamentari che disciplinino anche le ipotesi in argomento.
    Va da sé che solo dopo una adeguata risoluzione della problematica da parte dello stesso Ente, qualora si costituisca un gruppo di minoranza, riguardo alle nomine (dei rappresentanti della minoranza), come segnalato dal medesimo Ente, occorre osservare gli indirizzi definiti dal Consiglio comunale come previsto dall’articolo 8, comma 4, dello statuto che richiama sostanzialmente l’art. 42, comma 2, lett. m) del decreto legislativo n. 267/00.