L’uso della fascia tricolore è legato alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo e, dunque, anche il sindaco, nel rilascio di deleghe è vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa.
Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2 del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsi della fascia tricolore.
Sono validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore…”.
E’ stato posto un quesito in ordine al corretto uso della fascia tricolore.
In particolare, è stato chiesto se, nelle occasioni in cui sia legittimo l’uso della fascia tricolore da parte del sindaco, questa possa essere indossata da un assessore o da un consigliere espressamente delegato a rappresentare il Capo dell’Amministrazione.
Nella specie, inoltre, trattandosi di manifestazione politica svoltasi in altra città, è stato chiesto se l’uso della fascia poteva ritenersi corretto anche da parte del sindaco.
Al riguardo si osserva che, con circolare di questo Ministero n. 5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998, si sono fornite indicazioni in ordine all’utilizzo della fascia tricolore da parte del sindaci.
Nella predetta circolare viene evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (ora art. 50 comma 12 del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.
Va da sé che, allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2 del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene.
Restano validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore…”.
Pertanto, l’uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, è ammesso solo nelle ipotesi sopra indicate.
In ogni caso, ribadendo sempre il contenuto della richiamata circolare ministeriale, si ritiene che l’uso della fascia tricolore sia legato alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo e che, dunque, anche il sindaco sia vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa.