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Come è noto, i comuni possono richiedere, per gli anni dal 2016 al 2019, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n.160.
Al riguardo, si comunica che con decreto del Ministero dell’Interno del 5 marzo 2018 è stata approvata la certificazione:
- per la richiesta per l’anno 2018, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2017 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 31 marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2018), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2017, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dai rendiconti approvati degli anni 2014, 2015 e 2016).
- per confermare o correggere il dato comunicato nella certificazione trasmessa negli anni 2016 e 2017, al fine di poter partecipare, nei limiti del fondo normativamente stanziato nell’anno 2018, al riparto del contributo erariale, per la quota non assegnata negli anni pregressi, per insufficienza dei fondi stanziati nei medesi anni. In particolare, il comune dovrà, correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016 e 2017 solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno. Diversamente, qualora non vi siano state le richiamate variazioni di bilancio, dovrà procedere alla conferma del dato precedentemente certificato che viene già riportato nel modello.
Pertanto, i comuni sono legittimati a trasmettere – telematicamente- il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale,
- se abbiano già trasmesso analogo certificato negli anni 2016 e 2017, se la spesa ivi riportata si è ridotta in conseguenza dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno,
- se hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018, derivanti da calamità naturali o cedimenti strutturali, o da accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.
La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, se negativa, non deve essere trasmessa.
La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo email certificazioni.ufficiosecondo@interno.it