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Per il triennio 2017/2019, l'articolo 41-bis del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96 (G.U. n.144 del 23/6/2017) ha previsto, in favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3519 del 28 aprile 2006, contributi erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di opere pubbliche.
Con riferimento al precedente comunicato del 15 dicembre 2017, si segnala che il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 13 dicembre 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.300 del 27 dicembre 2017.
Si richiama l’attenzione su quanto previsto, in termini di affidamento delle progettazioni, dal comma 6 del suddetto articolo 41-bis: “Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” .
Pertanto, la data di decorrenza del periodo di tre mesi è quella del 13 dicembre 2017.