Uso della fascia tricolore da parte di un consigliere comunale. Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, comma 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsi della fascia tricolore.
Con la nota che si allega in copia, una consigliera del Comune di … ha posto un quesito in ordine al corretto uso della fascia tricolore. In particolare, è stato chiesto se l’utilizzo della predetta fascia tricolore da parte di un consigliere comunale, in rappresentanza del Sindaco/Giunta municipale in occasione di una manifestazione per la premiazione regionale di 105 amministrazioni locali che hanno raggiunto performance sostenibili/elevate di raccolta differenziata, possa ritenersi illegittimo. Al riguardo si osserva che, con circolare di questo Ministero n. 5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998, si sono fornite indicazioni in ordine all’utilizzo della fascia tricolore da parte del sindaci. Nella predetta circolare viene evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (art. 36, comma 7 della legge n. 142/1990 come sostituito dall’art. 4 comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 - ora art. 50, comma 12 del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”. La Regione Sicilia ha recepito il contenuto dell’art. 4, comma 2, della legge n. 127/1997 con l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991, modificato dall’art. 6 della legge regionale n. 30/2000. Va da sé che, allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, comma 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene. Restano validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000, ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore…”. Pertanto, l’uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, è ammesso solo nelle ipotesi sopra indicate. In ogni caso, ribadendo sempre il contenuto della richiamata circolare ministeriale, ove viene precisato che “viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche”, si ritiene che l’uso della fascia tricolore sia legato proprio alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo e che, dunque, anche il sindaco sia vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.