Sostituzione sindaco sospeso ai sensi del decreto legislativo n. 235/12. Computo vice sindaco ai fini del quorum per la validità delle sedute del consiglio

Territorio e autonomie locali
18 Maggio 2017
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

Sostituzione sindaco sospeso ai sensi del decreto legislativo n. 235/12. Computo vice sindaco, anch’egli consigliere comunale, ai fini del quorum per la validità delle sedute del consiglio.
Per quanto concerne la questione del computo del sindaco ai fini del calcolo del quorum strutturale, si ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già espresso in molteplici occasioni, secondo il quale, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco”.

Testo 

Si fa riferimento alla mail del 16 – 2 - 2017 con la quale è stato trasmesso il quesito del comune di … in ordine alla applicazione della normativa concernente il quorum strutturale del consiglio comunale. In particolare è stato segnalato che il sindaco dell’ente è stato sospeso ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 235/12 e che le funzioni sindacali sono state assegnate al vice sindaco, anch’egli consigliere comunale. Ai sensi del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è previsto che, ai fini della validità della seduta di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, mentre non si rinvengono norme statutarie in materia di quorum strutturale. Atteso il predetto quadro normativo, è stato chiesto quale sia il numero di componenti necessario al fine della validità della seduta in prima convocazione, posto che il consiglio si compone di 16 membri escluso il sindaco e tenuto conto del disposto recato dall’art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 235/12, ai sensi del quale “Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata”. Al riguardo, si osserva che l’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00 demanda proprio alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco…”. Per quanto concerne la questione del computo del sindaco ai fini del calcolo del quorum strutturale, si ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già espresso in molteplici occasioni, secondo il quale, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco”. Mancando nel regolamento comunale l’esclusione esplicita del sindaco, si ritiene che lo stesso si sarebbe dovuto includere nel computo del quorum che avrebbe dovuto essere calcolato in base al numero di diciassette unità, comprensive dei sedici consiglieri più il sindaco. Pertanto, nel caso prospettato e in costanza di sospensione ai sensi del citato art. 11 del decreto legislativo n. 235/12, si ritiene che la metà dei consiglieri prevista dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale debba essere calcolata su sedici componenti compreso il sindaco facente funzioni.