Richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri. Qualora l’oggetto della richiesta verta sull’esame del regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni, si osserva che l’art. 48, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000 assegna alla giunta la competenza all’adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi, “nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”. Si ritiene corretto il diniego di convocazione del consiglio per l’esame della proposta di regolamento per gli incarichi di collaborazione esterna, in quanto la materia è demandata alla competenza della giunta.
La Sig.ra …, consigliere del Comune di …ha chiesto il parere anche di questa Direzione Centrale in ordine alla questione segnalata in oggetto. In particolare, la consigliera comunale premette che insieme ad altri consiglieri aveva chiesto la convocazione del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del regolamento consiliare, al fine di discutere alcuni atti che erano già stati depositati da tempo. Nello specifico si trattava 1) del regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni, e, 2) del regolamento per la redazione e la pubblicazione del periodico del Comune. Il Presidente del consiglio comunale, così come emerge anche dalla nota di chiarimenti del 9 marzo 2017 inviata a codesta Prefettura, dichiarava inammissibile la proposta relativa all’esame del regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni, in quanto di esclusiva competenza della Giunta e non già del Consiglio comunale, mentre dichiarava non accoglibile la richiesta per la seconda proposta non essendovi materiale istruito da inserire all’ordine del giorno. Con la citata nota del 16 marzo 2017 codesta Prefettura ha sostanzialmente condiviso la posizione dell’Ente, ritenendo legittimo il rifiuto del Presidente del consiglio comunale di inserire le questioni richieste, all’ordine del giorno del consiglio comunale. Ciò posto, si osserva che l’articolo 19 del regolamento consiliare ai commi 4 e 5 ribadisce il contenuto dell’articolo 39, comma 2 e dell’art. 43, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La giurisprudenza prevalente in materia ha da tempo affermato che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268)”. Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, emerge che le uniche ipotesi per le quali l'organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell'assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del Consiglio. Passando ora dall'esame generale della questione a quello delle fattispecie rappresentate, l'attenzione va trasferita alla natura degli argomenti richiesti di inserimento all'ordine del giorno da parte dei consiglieri al fine di verificarne l'eventuale estraneità alle competenze del collegio. Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del Consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell'art. 42 del TUEL 267/2000, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-ammministrativo di cui al comma 1 del medesimo art. 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell'adozione di un provvedimento finale. Il Consiglio comunale ha, infatti, un potere generale di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sull'attività del Comune, nel cui ambito rientra pure quello di indirizzo, coordinamento e controllo sull'operato della Giunta (conforme, Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 20/2010 del 14.01.2010). Nella specie, si osserva che l’art. 48, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000 assegna alla giunta la competenza all’adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi, “nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”. L’art. 89 del d.lgs. n. 267/2000, ribadendo al comma 1 che “gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi“, al comma 2 enuclea le singole materie demandate ai medesimi regolamenti, con espliciti riferimenti alle dotazioni organiche, alle funzioni dei dipendenti, ai loro diritti ed alle responsabilità (comma 2, lett. da a) a g)) nonché alla facoltà di dotare l’ente di normativa concorsuale propria, potenzialmente derogatoria rispetto alle procedure di cui al d.P.R. n. 487/1994. Dalla predetta elencazione non sembra emergere in forma inequivoca anche la potestà regolamentare, in favore della giunta, in materia di incarichi esterni. Tuttavia, la questione sembra trovare soluzione nell’art. 3, comma 56 della legge n. 244 del 24.12.2007, il quale demanda proprio al regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la fissazione, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. Si ritiene, dunque, corretto il diniego di convocazione del consiglio per l’esame della proposta di regolamento per gli incarichi di collaborazione esterna, in quanto la materia è demandata alla competenza della giunta. Riguardo alla mancata convocazione del consiglio in merito all’esame del “regolamento per la redazione e la pubblicazione del periodico del Comune” per l’asserito mancato rilascio dei pareri tecnici, ad avviso di questa Direzione Centrale, valgono invece le considerazioni di cui in premessa che non consentono di anteporre l’espressione di obbligatori pareri tecnici sull’oggetto per il quale si richiede la convocazione del consiglio entro il il prescritto termine di 20 giorni. Ciò premesso, si prega di estendere il contenuto della presente all’interessata.