Sospensione Sindaco ex art. 11 del decreto legislativo n. 235 del 31.12.2012

Territorio e autonomie locali
11 Maggio 2017
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Sospensione Sindaco ex art. 11 del decreto legislativo n. 235 del 31.12.2012. Il Consiglio di Stato, con parere n. 94/96 del 21/2/1996, ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui vige la regola della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto. Con riferimento alla possibilità di sostituire il sindaco sospeso con il primo dei non eletti della lista a lui collegata, si fa presente che la disposizione di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, che prevede la sostituzione temporanea del consigliere sospeso, non può essere applicata analogicamente al caso prospettato relativo alla sospensione del sindaco dell’ente.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con quale codesta Prefettura ha interpellato la scrivente in ordine ad un quesito formulato dal Presidente del consiglio comunale di … in ordine ai poteri del vice sindaco incaricato di sostituire il sindaco sospeso ex art. 11 del decreto legislativo n. 235/12.
In particolare, è stato rappresentato che il sindaco del comune in oggetto è stato sospeso dalla sue funzioni a seguito dell’applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari e i relativi poteri sono stati attribuiti al Vicesindaco.
Ciò premesso, si chiede di conoscere se, considerato che quel comune ha una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sia possibile sostituire il sindaco nelle sedute del consiglio con la vicesindaco, assessore esterno, ovvero sostituirlo con il primo dei non eletti dei candidati della coalizione collegata al sindaco.
Come noto, tale tematica è stata oggetto del parere del Consiglio di Stato n. 94/96 del 21/2/1996.
Nel citato parere il Consiglio di Stato ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui vige la regola della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto.
Ciò in quanto non pare concepibile che le cennate funzioni “vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci, in pratica da un delegato. Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammessa delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive”.
Per quanto sopra esposto, non può che confermarsi l’orientamento secondo il quale il vicesindaco non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale. Con riferimento alla possibilità di sostituire il sindaco sospeso con il primo dei non eletti della lista a lui collegata, si fa presente che la disposizione di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, che prevede la sostituzione temporanea del consigliere sospeso, non può essere applicata analogicamente al caso prospettato relativo alla sospensione del sindaco dell’ente. Sul punto, lo stesso Consiglio di Stato, nel richiamato parere, ha evidenziato come sia difficilmente sostenibile che la norma in questione, “…dettata con espresso riferimento al consigliere, sia estensibile anche al sindaco”.