Mancato adeguamento della disciplina in tema di commissioni speciali, dettata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale alla normativa statale concernente la riduzione del numero dei componenti del consiglio.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del dlgs n. 267/00, l’entrata in vigore di leggi recanti principi inderogabili abroga le norme statutarie incompatibili e comporta l’obbligo per gli enti locali di adeguare i propri statuti entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle suddette leggi. Non rinvenendosi puntuali incompatibilità tra la disciplina prevista dall’ente locale e la normativa statale sopravvenuta, né ravvisando obblighi specifici di adeguamento imposti dalla legge, la scelta in ordine all’eventuale riduzione del numero di consiglieri previsto dal regolamento al fine di poter richiedere la costituzione di una commissione di indagine non può che essere demandata alla autonoma valutazione dell’ente locale.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere in ordine alla modifica del regolamento del consiglio del comune in oggetto alla luce della legislazione statale sopravvenuta. In particolare, è stato segnalato, da alcuni consiglieri comunali, il mancato adeguamento della disciplina in tema di commissioni speciali, dettata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, alla normativa statale concernente la riduzione del numero dei componenti del consiglio. Ai sensi dell’art. 25 della fonte normativa da ultimo menzionata, infatti, è previsto che il consiglio possa istituire le commissioni di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 267/00 “su richiesta di almeno sette consiglieri”. Secondo quanto osservato dagli esponenti, tale previsione numerica avrebbe dovuto essere ridotta al fine di riallineare la normativa regolamentare al numero complessivo dei componenti del consiglio come modificato in base allo Ius statale superveniens. Per quanto concerne l’incidenza della legislazione statale sopravvenuta nei confronti delle fonti di autonomia locale, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato T.U.O.E.L., l’entrata in vigore di leggi recanti principi inderogabili abroga le norme statutarie incompatibili e comporta l’obbligo per gli enti locali di adeguare i propri statuti entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle suddette leggi. Come noto, l'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00 prevede la possibilità per il consiglio di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Tale disposizione ne demanda la previsione allo statuto e rinvia al regolamento i poteri e la disciplina dell'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il successivo articolo 44, comma 2, dà, altresì, facoltà al consiglio comunale di istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione precisando che i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare. Tanto premesso, non rinvenendosi puntuali incompatibilità tra la disciplina prevista dall’art. 25 del regolamento del consiglio del comune in oggetto e la normativa statale sopravvenuta, né ravvisando obblighi specifici di adeguamento imposti dalla legge, la scelta in ordine all’eventuale riduzione del numero di consiglieri previsto dalla citata norma regolamentare al fine di poter richiedere la costituzione di una commissione di indagine non può che essere demandata alla autonoma valutazione dell’ente locale.