Diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali ex art. 43 del decreto legislativo n. 267/00

Territorio e autonomie locali
6 Aprile 2017
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

In materia di accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 43 del d. lgs. 267/2000 da parte dei consiglieri comunali, si osserva che l’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23.12.2005, n. 266 e l’art. 148 bis del d. lgs. 18.08.2000, n. 267 non disciplinano i procedimenti di natura giudiziale (rispetto ai quali la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con talune pronunce – v. plenum del 25.01.2005 – ha optato per il rinvio dell’accesso alla conclusione delle controversie), ma affidano, invece, alla Corte dei Conti il controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, dell'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria.
La conoscenza degli atti in parola non viola dunque alcun segreto, fermo restando, in tale ipotetico caso, che il consigliere, il quale ha comunque diritto di ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione è assoggettato al vincolo della riservatezza.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura, rilevando la piena accessibilità dei consiglieri comunali agli atti detenuti dall’amministrazione comunale, ha chiesto, un parere in ordine alla legittimità del diniego operato dal Comune di … nei confronti di un consigliere che ha chiesto all’Ente di potere acquisire “il riscontro fornito dal Comune di … alla nota della Corte dei Conti della Regione Puglia datata 20 settembre 2016”. Il Comune, che avrebbe parzialmente riscontrato la richiesta della Corte dei Conti, ha precisato che trattasi di “chiarimenti e valutazioni sulle criticità emerse dall’esame delle relazioni ai rendiconti 2011, 2012 e 2013 redatte dall’Organo di revisione contabile”. A seguito del diniego all’accesso, l’interessato ha diffidato la responsabile del Settore ai sensi dell’art. 328, comma II, del codice penale. Al riguardo, come osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Fermo restando che l’Ente dovrebbe comunque disporre di apposito regolamento per la disciplina di dettaglio per l’esercizio di tale diritto, si osserva che la maggiore ampiezza di legittimazione all’accesso rispetto al cittadino (art. 10 del decreto legislativo n. 267/00) è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale. Infatti, il consigliere deve essere posto nelle condizioni di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata. A tal fine, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Nella specie, i funzionari comunali che hanno negato l’accesso hanno rilevato che le richieste della Corte dei Conti sono state effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seg. della legge 23.12.2005, n. 266 e dell’art. 148 bis del d. lgs. 18.08.2000, n. 267 e che dunque, “il rilascio della nota di riscontro richiesta potrebbe essere di pregiudizio per l’Ente e per l’attività della stessa Corte”. Invero, le disposizioni in parola non disciplinano i procedimenti di natura giudiziale (rispetto ai quali la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con talune pronunce – v. plenum del 25.01.2005 – ha optato per il rinvio dell’accesso alla conclusione delle controversie), ma affidano, invece, alla Corte dei Conti il controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, dell'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria. La conoscenza degli atti in parola, non violerebbe, dunque alcun segreto istruttorio, fermo restando, in tale ipotetico caso, come rilevato anche da codesta Prefettura, l’assoggettamento del consigliere al vincolo della riservatezza. Peraltro, in fattispecie analoga alla presente, il Consiglio di Stato, Sez. IV con decisione 4829/2011 del 29/08/2011 ha confermato l’accessibilità da parte del consigliere al documento richiesto “sul fondamento della precisa quanto generale previsione di rango legislativo recata dall’art. 43 decreto legislativo n. 267 del 2000”. Il Consiglio di Stato ha, altresì, specificato che “in assenza di precisi dati in senso contrario non può che prevalere, pertanto, il principio della libera accessibilità da parte del consigliere comunale, regola generale alla quale non risultano essere state apportate deroghe neppure in subiecta materia”. Talché, come affermato sempre dalla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi (plenum del 3 ottobre 2013), “ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013, chiunque - e dunque anche i consiglieri comunali - ha diritto di ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione che la P.A. ha l’obbligo di pubblicare. Per quanto qui interessa, le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici (art 31 del citato decreto legislativo n. 33/13)”. Pertanto, alla luce del quadro sopra delineato, non appare che possa negarsi l’accesso agli atti richiesti.