Competenza a deliberare rinuncia al diritto di uso

Territorio e autonomie locali
4 Aprile 2017
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Organo competente a deliberare la rinuncia ad un diritto reale di godimento su un immobile di proprietà di un soggetto privato. Ai sensi dell’ art. 42 del dlgs n. 267/00 è attribuita al consiglio la competenza in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni”. Il consiglio non si limita genericamente a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l’intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili, gli interessi pubblici che stanno alla base dell’operazione, i costi, i benefici ed ogni altro elemento istruttorio riferito ad un particolare bene.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito in ordine alla individuazione dell’organo competente a deliberare la rinuncia ad un diritto reale di godimento su un immobile di proprietà di un soggetto privato. In particolare, è stato rappresentato che la giunta dell’ente in oggetto ha deliberato la rinuncia ad un diritto di uso, acquisito nel 2002, su un immobile di proprietà di una società controllata dal comune stesso. Al fine di procedere alla cancellazione del suddetto diritto reale, è stato interpellato il notaio che aveva rogato l’atto di costituzione dello stesso, ma il professionista non ha ritenuto di poter dare corso alla richiesta in quanto, in base all’assetto delle competenze definito dal decreto legislativo n. 267/00, la relativa deliberazione avrebbe dovuto essere adottata dal consiglio comunale. Preliminarmente si fa presente che la Cassazione Civile Sez. 2, con sentenza n. 482 del 10/01/2013, ha definito la rinuncia al diritto di usufrutto come “…negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto…”. Anche il diritto di uso è suscettibile di rinunzia, stante il rinvio alla disciplina dell’usufrutto ex art. 1026 cc. Quanto alla sussistenza o meno della competenza consiliare in materia di rinuncia al diritto reale in discorso, si ritiene che essa sia attribuita all’organo consiliare dallo stesso legislatore nell’ art. 42 del citato decreto legislativo n. 267/00. La lettera l) attribuisce al consiglio la competenza in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni”. Ai fini d’interesse di sottolinea che per espressa previsione di legge dette operazioni sono di competenza consiliare solo se “non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”. Tale competenza, riferita al momento deliberativo della procedura, in cui si effettua la scelta di soddisfare un determinato interesse pubblico mediante il ricorso ad un certo strumento giuridico, appare attribuita all’organo consiliare. In tale fase il consiglio infatti non si limita genericamente a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l’intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili, che gli interessi pubblici che stanno alla base dell’operazione, i costi, i benefici ed ogni altro elemento istruttorio riferito ad un particolare bene.