Consultazione referendaria comunale

Territorio e autonomie locali
17 Febbraio 2017
Categoria 
02.01 Consultazione e Referendum popolare
Sintesi/Massima 

Consultazione referendaria comunale. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 464/98, ha chiarito che “l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria”. In senso conforme all’orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è espresso sempre il Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008. A giudizio del Consiglio di Stato, compete alla fonte regolamentare la previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento; il regolamento “dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione ...”. Ai sensi dell’ articolo 22 del nuovo codice degli appalti (d. lgs. n. 50/16) sono introdotte forme di partecipazione obbligatorie da parte dei portatori di interessi che esulano dalla volontaria richiesta di referendum da parte dei cittadini o dei consiglieri comunali o di altri soggetti. Per la concreta applicazione della norma occorre attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, con il quale si fisseranno i criteri per l’individuazione delle opere soggette all’obbligatoria procedura di dibattito pubblico.

Testo 

E’ stato posto un quesito in ordine alla procedura referendaria comunale richiesta da otto consiglieri comunali in ordine alla costruzione di un viadotto. In particolare, rilevato che l’istituto referendario presenta attualmente una esclusiva disciplina statutaria è stato chiesto se previa verifica dell’ammissibilità, il sindaco possa consentire l’indizione del referendum e se il referendum locale possa essere accorpato con il referendum nazionale atteso che lo statuto pone il divieto espresso solo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative; inoltre è stato chiesto se, alla luce dell’articolo 22 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) sia corretto limitare il referendum alle sole sezioni elettorali sul cui territorio ricade l’opera interessata.
Ciò posto, per gli aspetti di specifica competenza di questa Direzione Centrale, si osserva con riguardo al primo punto che è stato assunto il costante orientamento secondo il quale, in assenza del regolamento per lo svolgimento del referendum popolare previsto dallo statuto comunale, viene a mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione referendaria stessa.
Nel caso di specie, un chiaro rinvio alle disposizioni regolamentari è contenuto anche nell’articolo 41 dello statuto comunale non potendosi peraltro ritenere esaustive le stesse norme statutarie, attesa la funzione complementare ed integrativa del regolamento rispetto alle prime, finalizzata a garantire la trasparenza e la veridicità delle procedure di ammissibilità e di svolgimento della consultazione popolare. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 464/98, laddove in particolare è chiarito che “l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria”.
In ogni caso, in senso conforme all’orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è espresso sempre il Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008.
A giudizio del Consiglio di Stato, infatti, compete alla fonte regolamentare la previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento; il regolamento “dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione ...”.
In merito al terzo quesito si osserva preliminarmente che il citato articolo 22 del nuovo codice degli appalti (d. lgs. n. 50/16) introduce forme di partecipazione obbligatorie da parte dei portatori di interessi che esulano dalla volontaria richiesta di referendum da parte dei cittadini o dei consiglieri comunali o di altri soggetti.
Peraltro, per la concreta applicazione della norma occorre attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, con il quale si fisseranno i criteri per l’individuazione delle opere soggette all’obbligatoria procedura di dibattito pubblico.
Si ritiene opportuno, altresì, richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3678 e l’ordinanza n. 3679 del 23.08.2016 con le quali, in riferimento a delibere regionali di indizione di un referendum consultivo per il distacco di una frazione da un comune ad altro si è puntualizzato che “in base alla giurisprudenza costituzionale formatasi sull’art. 133, comma 2, della Carta fondamentale non possono essere escluse dalla consultazione referendaria le popolazioni direttamente interessate al mutamento circoscrizionale, né possono essere escluse a priori quelle che essendo comunque residenti nei Comuni interessati dalla proposta di mutamento, sebbene non direttamente coinvolte, in linea di principio vantano comunque un interesse ad esprimersi su di essa, mentre le stesse possono essere escluse solo in casi «particolari ed eccezionali» (Corte Cost., sentenza 15 settembre 1995, n. 433)”.
Pur riguardando un istituto diverso rispetto al referendum di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 267/00, la giurisprudenza segnalata afferma comunque il principio che nel caso di indizione di referendum locali debba essere coinvolta, di norma, tutta la popolazione comunale, salvo casi particolari ed eccezionali che devono essere adeguatamente dimostrati e disciplinati dalla normativa dell’ente locale.
In ogni caso, riguardo alla presente fattispecie, considerato che lo statuto del Comune di …., all’art. 41, comma 3, dà facoltà ad almeno il 20% degli iscritti alle liste elettorali del comune di richiedere il referendum su questioni di competenza locale (presupponendosi, dunque, la partecipazione ipotetica di tutti i cittadini del comune indipendentemente dalle sezioni di iscrizione e ponendosi la richiesta dei consiglieri in alternativa alla richiesta dei cittadini), si ritiene che il regolamento, ai fini della partecipazione effettiva, non possa frammentare l’elettorato sulla base della localizzazione dell’opera, dovendosi, invece, garantire la partecipazione generale.
Su quanto precede, si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.