Referendum comunali

Territorio e autonomie locali
10 Novembre 2016
Categoria 
02.01 Consultazione e Referendum popolare
Sintesi/Massima 

Referendum comunali. Un rinvio allo statuto è previsto dal comma 3, dell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 267/00 in merito alla previsione di forme di consultazione della popolazione, nonché alle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame.
La norma dispone che “possono” essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, che (comma 4) devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale.
Fermo restando l’obbligo di previsione degli istituti di partecipazione, il referendum, si configura, dunque, quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale che, una volta previsto, deve essere compiutamente disciplinato dal regolamento.

Testo 

E’ stato chiesto un parere in tema di referendum comunali. L’amministratore locale ha fatto presente che il regolamento sull’istituto referendario adottato dal Comune di … non consente la consultazione dei cittadini per le seguenti materie: -piano regolatore generale e relativi strumenti urbanistici attutivi fatti già oggetto di partecipazione pubblica e di approvazione formale; -provvedimenti che non siano di esclusiva competenza comunale e alla cui formazione ed approvazione abbia concorso la convergente volontà espressa da enti pubblici diversi. Ciò posto, lo stesso consigliere ha chiesto il parere della scrivente in ordine alla possibilità che tali materie vengano incluse nel novero delle questioni sottoponibili alla valutazione dei cittadini ed ha chiesto, altresì, se sia possibile prevedere il referendum finalizzato alla richiesta di decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale provinciale o circoscrizionale. Al riguardo, si osserva che l’ordinamento presta una particolare attenzione alla partecipazione diretta del cittadino nella vita delle Istituzioni locali. Giova ricordare in proposito, che l’Italia ha fatto propri i principi della Carta Europea dell’autonomia locale a cui ha aderito sottoscrivendo la relativa convenzione, poi ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. Gli istituti di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro concretizzazione nel T.U.O.E.L. n. 267/00 e, indipendentemente dalla dimensione demografica dell’ente, fanno parte del contenuto necessario e non meramente facoltativo dello statuto. Un rinvio allo statuto è previsto dal comma 3, dell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 267/00 in merito alla previsione di forme di consultazione della popolazione, nonché alle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame. La norma dispone che “possono” essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, che (comma 4) devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale. Fermo restando l’obbligo di previsione degli istituti di partecipazione, il referendum, si configura, dunque, quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale che, una volta previsto, deve essere compiutamente disciplinato dal regolamento. Con riferimento alle questioni segnalate, si fa presente che il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 181 del 2008, ha annullato la determinazione con la quale sono stati dichiarati ammissibili due quesiti referendari locali poiché in contrasto con la norma dello statuto comunale che escludeva l’indizione del referendum relativamente agli strumenti della pianificazione urbanistica. Nella stessa pronuncia, è stato osservato, inoltre, che “in ragione delle diverse Amministrazioni coinvolte nella complessa procedura in questione nonché, conseguentemente in virtù dei distinti interessi che si agitano nell’ambito della intera operazione, non possa considerarsi la materia oggetto dei quesiti referendari come esclusiva del Comune…”. Per quanto concerne, infine, l’ammissibilità del referendum finalizzato alla dichiarazione della decadenza degli amministratori locali dalla propria carica si ricorda che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. P) della Costituzione, la materia concernente gli organi di governo dei comuni è demandata alla competenza esclusiva della legislazione statale. Pertanto, le ipotesi relative alla decadenza degli amministratori locali potranno trovare la propria disciplina esclusivamente in tale fonte normativa. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.