Diritto di accesso. Richiesta credenziali di accesso ai sistemi informatici gestionali. Appare utile richiamare il parere del 22 febbraio 2011 con il quale la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha osservato che, ai sensi della vigente normativa (d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, d.P.C.M. 31 ottobre 2000, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, d.P.C.M.14 ottobre 2003) ogni Comune deve provvedere a realizzare il protocollo informatico, a cui possono liberamente accedere i consiglieri comunali, i quali, pertanto, - tramite tale protocollo - possono prendere visione in via informatica di tutte le determinazioni e le delibere adottate dall'ente; ciò in ottemperanza al principio generale di economicità dell'azione amministrativa, che riduce allo stretto necessario la redazione in forma cartacea dei documenti amministrativi.
Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale è stato chiesto un parere in ordine al quesito posto dal sindaco del Comune di … che, pur riconoscendo il diritto di un consigliere comunale ad accedere al sistema informatico interno (anche contabile) dell’Ente, ha ritenuto di escluderlo per il protocollo informatico alla luce del parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 29.11.2009.
Al riguardo, premesso che la materia dovrebbe trovare apposita disciplina regolamentare, si concorda con il parere espresso da codesta Prefettura che, richiamando il consolidato orientamento di questa Direzione Centrale, ha ritenuto che “non paiono sussistere elementi ostativi all’accoglimento della richiesta”.
Si ritiene, comunque, opportuno integrare il parere segnalando la sentenza n. 29/2007 con la quale il T.A.R. della Sardegna ha affermato, tra l’altro, che è consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, nonché la sentenza 1° marzo 2004, n. 163, con la quale il T.A.R. Lombardia, Brescia, ha ritenuto non ammissibile imporre ai consiglieri l’onere di specificare in anticipo l’oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell’accesso.
Pertanto, si ritiene che la previa visione dei vari protocolli (dei quali il protocollo informatico rappresenta una innovazione tecnologica prevista, tra l’altro, dall’art. 17 del decreto legislativo n. 82/05 e successive modificazioni - codice dell’amministrazione digitale) sia necessaria per potere individuare gli estremi degli atti sui quali si andrà ad esercitare l’accesso vero e proprio.
Risulta utile richiamare il parere del 22 febbraio 2011 con il quale la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha osservato che, ai sensi della vigente normativa (d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, d.P.C.M. 31 ottobre 2000, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, d.P.C.M.14 ottobre 2003) ogni Comune deve provvedere a realizzare il protocollo informatico, a cui possono liberamente accedere i consiglieri comunali, i quali, pertanto, - tramite tale protocollo - possono prendere visione in via informatica di tutte le determinazioni e le delibere adottate dall'ente; ciò in ottemperanza al principio generale di economicità dell'azione amministrativa, che riduce allo stretto necessario la redazione in forma cartacea dei documenti amministrativi.
Con l’occasione si segnalano i seguenti ulteriori pareri della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che rafforzano l’orientamento favorevole già espresso:
-parere del 3 febbraio 2009, con il quale è stato precisato che “il ricorso a supporti magnetici o l’accesso al sistema informatico interno dell’Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa”;
-parere del 16 marzo 2010 con il quale è stata ribadita l'accessibilità del consigliere comunale al sistema informatico dell'Ente tramite utilizzo di apposita password, ove operante, … ferma restando la responsabilità della segretezza della password di cui il consigliere è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL);
-parere del 25 maggio 2010 con cui la Commissione ha rimarcato il diritto del consigliere di accedere anche al protocollo informatico.