Presidenza del consiglio comunale e funzioni del vice sindaco

Territorio e autonomie locali
17 Ottobre 2016
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

In caso di contrasto tra una norma statutaria ed una norma regolamentare concernenti l’individuazione della figura del vice presidente del Consiglio comunale, seguendo la gerarchia delle fonti, la disposizione statutaria dovrebbe essere prevalente sulla norma regolamentare. (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009 e T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011). Il Consiglio di Stato, nel parere n. 94/96, ha osservato che il vice sindaco può sostituire il sindaco nelle funzioni di presidente del consiglio comunale soltanto nel caso in cui il vicario rivesta la carica di consigliere comunale.

Testo 

Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali è stato formulato un quesito relativo all’affidamento della carica di vice presidente del Consiglio comunale di …al vice sindaco – assessore esterno, nonché circa la possibilità per il vice sindaco facente funzioni di poter assumere le funzioni di Presidente della Commissione elettorale comunale e partecipare alle relative operazioni. Riguardo alla prima questione, si premette che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto dispone l’art. 64, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, non vi è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale ed assessore nella rispettiva giunta, mentre la nomina di assessori esterni al consiglio, fa parte del contenuto facoltativo dello statuto ai sensi dell’art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale si osserva che l’art. 39 del richiamato decreto legislativo n. 267/00, al comma 3, prevede che nei comuni sino a 15.000 abitanti le stesse sono svolte dal sindaco, “salvo differente previsione statutaria”, mentre il comma 1, stabilisce che le funzioni vicarie del presidente del consiglio, quando lo statuto non dispone diversamente, sono esercitate dal consigliere anziano. Pertanto, è la normativa statale che, anche in carenza di specifiche disposizioni dell’Ente, individua il vicario del presidente del consiglio. Lo statuto del Comune di …all’art. 54 conferma al Sindaco il potere di presiedere il Consiglio comunale, mentre all’art. 42, comma 2, stabilisce che “qualora il consigliere anziano sia assente o rinunci a presiedere l’assemblea, la Presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità … occupa il posto immediatamente successivo”. Dall’art. 5 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, emerge, altresì, la conferma della titolarità della presidenza in capo al sindaco; la stessa disposizione, tuttavia, al comma 2, stabilisce che in caso di assenza o di impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco e ove questi sia assente o impedito, dall’assessore più anziano di età. La disposizione regolamentare si pone, dunque, in contrasto con la norma statutaria. Seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 267/00 che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009 e T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011) la citata disposizione statutaria dovrebbe essere prevalente sulla norma regolamentare. In ogni caso, per quanto concerne la possibilità, nei comuni fino a 15.000 abitanti di fare presiedere il consiglio comunale, in assenza del sindaco, al vice sindaco non consigliere comunale, si segnala quanto osservato dal Consiglio di Stato con il parere n. 94/96 del 21.02.1996 (richiamato dal successivo parere n. 501 del 14.06.2001) con riferimento all’estensione dei poteri del vice sindaco. Con il citato parere n. 94/96 è stato puntualizzato che il vice sindaco può sostituire il sindaco nelle funzioni di presidente del consiglio comunale soltanto nel caso in cui il vicario rivesta la carica di consigliere comunale. Nell’ipotesi in cui il vice sindaco, come nel caso di specie, sia un assessore esterno, è stato ritenuto che il medesimo non possa presiedere il consiglio, in quanto non può “fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne faccia parte”. La seconda questione prospettata trova adeguata soluzione nell'orientamento del Consiglio di Stato espresso con pareri n. 94/96 del 21 febbraio 1996 e n. 501/2001 del 4 giugno 2001, che, nella sostanza, hanno confermato la linea interpretativa già seguita da questo Ministero nella materia. In particolare, rilevando che le funzioni del sindaco sospeso vengono svolte dal vice sindaco in virtù dell’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, l'Alto Consesso ha stabilito che nell'ipotesi di vicarietà, nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce. Tale considerazione di ordine testuale risulta corroborata da riflessioni di carattere sistematico, atteso che la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica, di regola, l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza medesima. Se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico (riguardo la questione precedente, infatti, l’assenza del sindaco presidente del consiglio è supplita dal consigliere anziano) è necessario riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri. Peraltro, in merito alla specifica fattispecie, il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 all’articolo 14 stabilisce che la Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco e in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Nel caso particolare, alla luce delle disposizioni di cui al T.U.O.E.L., compete, dunque, al vice sindaco assumere anche le funzioni di presidente della Commissione elettorale in sostituzione del sindaco assente.