Quorum sedute di seconda convocazione

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2016
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Quorum necessario per la validità delle sedute consiliari di seconda convocazione. In ordine alla problematica concernente la difficoltà dei consiglieri di minoranza di poter esercitare il proprio mandato elettivo, a causa del ripetersi delle assenze della maggioranza e alla conseguente mancanza del numero legale previsto per la validità delle sedute del consiglio, si richiamano le osservazioni del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I 18/7/2006, n. 1181, in tema di c.d. "ostruzionismo di maggioranza". Nella citata pronuncia viene ritenuto che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce una inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il T.A.R. citato, l’art. 49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti “…qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche…”.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stata segnalata una problematica riferita al quorum necessario per la validità delle sedute consiliari di seconda convocazione. Com’è noto, l’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”. Con deliberazione n. 49 del 9.6.2015, il consiglio del comune in oggetto ha modificato l’art 28 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale recante “seduta di seconda convocazione” prevedendo, al fine della validità della seduta, la presenza di “almeno quattro consiglieri”. Poiché il consiglio comunale in questione è composto da soli tre consiglieri di minoranza, è stata segnalata la difficoltà di questi ultimi di poter esercitare il proprio mandato elettivo, a causa del ripetersi delle assenze della maggioranza e alla conseguente mancanza del numero legale previsto per la validità delle sedute del consiglio. In ordine alla problematica surriferita, si richiamano le osservazioni del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I 18/7/2006, n. 1181, in tema di c.d. "ostruzionismo di maggioranza". Nella citata pronuncia viene ritenuto che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce una inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il T.A.R. citato, l’art. 49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti “…qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche…”. In sintesi la modifica regolamentare in discorso unitamente alla lamentata assenza sistematica dei componenti di maggioranza potrebbero configurare un inammissibile svilimento dei diritti e delle prerogative dei consiglieri di minoranza. Ciò premesso, considerato che il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione, si rileva, tuttavia, che codesta Prefettura - nell’ottica del conseguimento di un clima di leale e distesa collaborazione tra le diverse componenti degli organi elettivi locali - potrebbe invitare l’ente locale in oggetto a valutare l’opportunità di rivedere la normativa regolamentare in questione. Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al Comune di ….