Ai sensi dell’art. 39 del dlgs 267/2000, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, “in un termine non superiore ai venti giorni”, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La norma sembra configurare un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell'organo assembleare per la trattazione da parte del Consiglio delle questioni richieste, senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni da parte del consiglio stesso. La dizione legislativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale.Per le considerazioni suesposte, si ritiene che la richiesta di convocazione del consiglio ex art 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 finalizzata all’esame degli atti di sindacato ispettivo non configuri un utilizzo distorto della disposizione in parola, dettata dal legislatore a tutela delle minoranze consiliari.
Si fa riferimento alla nota allegata con la quale è stato chiesto se la richiesta al Presidente del consiglio comunale di convocare entro 20 giorni il consiglio per discutere interrogazioni, interpellanze, mozioni presentate dalla minoranza consiliare costituisca un uso distorto dell’art. 39 , comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. Al riguardo va rilevato, preliminarmente che ai sensi del citato art. 39, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, “in un termine non superiore ai venti giorni”, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La norma sembra configurare un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell'organo assembleare per la trattazione da parte del Consiglio delle questioni richieste, senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni da parte del consiglio stesso. Tale diritto di iniziativa, " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito “... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124). La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto. La giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte, n.268/1996). Inoltre, si è sostenuto che appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 4 febbraio 2004,n.124). Va peraltro rilevato che l’art. 43 del T.U.O.E.L. demanda alla potestà statutaria e regolamentare dei Comuni e delle province la disciplina delle modalità di presentazione delle interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo proposta dai consiglieri, nonché delle relative risposte, che devono comunque essere fornite entro trenta giorni. Con riguardo a quest’ultimo ambito, occorre rilevare che, qualora l’intenzione dei proponenti non sia diretta a provocare una delibera in merito del Consiglio comunale, bensì a porre in essere un atto di sindacato ispettivo, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di “ … organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ” anche la trattazione di “questioni” che, pur non rientrando nell’elencazione del comma 2 del medesimo art. 42, attengono comunque al suddetto ambito di controllo. Del resto, la dizione legislativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale. Per le considerazioni suesposte, si ritiene che la richiesta di convocazione del consiglio ex art 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 finalizzata all’esame degli atti di sindacato ispettivo non configuri un utilizzo distorto della disposizione in parola, dettata dal legislatore a tutela delle minoranze consiliari. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.