Art.43 del d.lgs. n.267/2000. Diritto di accesso dei consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
11 Maggio 2016
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

E’ illegittima la norma regolamentare che impone al consigliere comunale di motivare la propria richiesta di accesso agli atti. Gli Uffici comunali e il sindaco non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale, in relazione alle intervenute modifiche al regolamento del consiglio comunale di ., è stato posto un quesito in materia di diritto di accesso esercitabile dai consiglieri comunali. In particolare, è stato chiesto se siano legittime: la norma regolamentare che impone al consigliere comunale di motivare la propria richiesta di accesso agli atti, la norma che affida al sindaco il potere di verificare che l'informazione richiesta attenga al mandato del consigliere e la limitazione del diritto di visione degli atti quando ciò si traduca in 'un potere di inchiesta, di ispezione o di verifica'. Al riguardo, come è stato evidenziato da codesta Prefettura, il 'diritto di accesso' ed il 'diritto di informazione' dei consiglieri comunali in ordine agli atti in possesso dell'Amministrazione comunale, utili all'espletamento del proprio mandato, trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000, che si differenzia rispetto al pur ampio diritto di accesso riconosciuto al cittadino dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Anche la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con parere reso in data 9 aprile 2014, ha specificato che l'accesso del Consigliere non può essere soggetto ad alcun onere motivazionale, giacché diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale. Peraltro, il termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del citato decreto legislativo, garantisce l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (cfr. C.d.S. n.6963/2010) senza che alcuna limitazione possa derivare dall'eventuale natura riservata delle informazioni richieste (v. anche Consiglio di Stato, sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014, che ha richiamato C.d.S., sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963 e 9 ottobre 2007, n. 5264),. Essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio, la citata Commissione sia con il predetto parere del 9 aprile 2014 e sia con il precedente plenum in data 6 aprile 2011, (conforme a C.d.S., sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716, Tar Trentino Alto Adige, Trento, Sez.I, 7 maggio 2009, n.143), ha ritenuto che gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative (fermo restando che la sussistenza di tali caratteri necessita di attento e approfondito vaglio, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso), nonché, per altro verso, nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali. Conseguentemente gli Uffici comunali e il sindaco non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ciò, anche nel rispetto della separazione dei poteri (art. 4 e art. 14 del decreto legislativo n. 165/01) sancita per gli enti locali dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/00 che richiama il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, essendo riservata ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Peraltro, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del T.U.O.E.L. il consiglio è l'organo di indirizzo e 'di controllo politico - amministrativo'; sicché, il controllo del sindaco sull'operato anche dei singoli consiglieri si porrebbe in contrasto alla predetta normativa. Rendendosi, dunque, opportuna la revisione delle disposizioni che impongono l'obbligo motivazionale a carico dei consiglieri richiedenti l'accesso e che affidano al sindaco il potere di verifica, l'Ente, comunque, con il regolamento può individuare, tra le varie opzioni possibili, le regole che, in concreto, meglio contemperino esigenze concorrenti. In particolare quelle di garanzia delle condizioni più adeguate all'espletamento del mandato da parte dei consiglieri comunali e quelle di salvaguardia della funzionalità degli uffici e del normale espletamento del servizio da parte del personale dipendente, nonché quella di tutela della sicurezza degli uffici, del personale e del patrimonio.